DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1955, n. 132

Type DPR
Publication 1955-01-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo concluso mediante scambio di Note effettuato a Roma il 10 luglio 1954 fra l'Italia e l'Austria per la notifica di pubblici tributi.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 luglio 1954.

EINAUDI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1955

Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 191. - CARLOMAGNO

Scambio di note

Scambio di Note tra l'Italia e l'Austria per la notifica di pubblici tributi Rif. 4663-A/54 Roma, 10 luglio 1954 Eccellenza, Con riferimento a quanto convenuto in via diplomatica fra le competenti Autorita' austriache e quelle italiane, ho l'onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza quanto segue: L'Amministrazione finanziaria austriaca e quella italiana si presteranno, in via di reciprocita', assistenza giudiziaria in materia di consegna di notifiche di pubblici tributi, in base ai seguenti principi: 1) L'assistenza giudiziaria in materia di notifiche si estende agli atti che interessano i pubblici tributi amministrati dagli uffici di finanza statali, le sovrimposte alle imposte erariali e gli altri tributi spettanti agli enti locali, per i quali l'accertamento e la riscossione vengono eseguiti, di norma, con gli stessi atti di procedura delle imposte erariali. 2) Le notifiche non si limitano ai cittadini dei due Paesi contraenti, ma si estendono agli stranieri residenti in uno dei due Stati. 3) L'inoltro ed il ricevimento di richieste di notifiche si svolgono direttamente tra i rispettivi Uffici di finanza di II istanza. Come tali si debbono intendere: Per la Repubblica austriaca: La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Vienna per le Regioni federali di Vienna, dell'Austria Inferiore e del Burgenland. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Graz per la Regione federale della Stiria. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Linz per la Regione federale dell'Austria Superiore. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Salisburgo per la Regione federale di Salisburgo. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Innsbruck per la Regione federale del Tirolo. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Klagenfurt per la Regione federale della Carinzia. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Feldkirch per la Regione federale del Vorarlberg. Per la Repubblica italiana: Le Intendenze di finanza di: Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli', Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo. 4) Le richieste di notifica devono essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente; esse verranno direttamente inoltrate agli Uffici di finanza di II istanza dell'altro Stato. Esse devono specificare il nome, la professione e l'indirizzo del destinatario e la natura dell'atto da notificarsi, la qualifica del funzionario che firma e devono essere munite del timbro d'ufficio. 5) Per le modalita' della notifica e per la prova della medesima valgono le disposizioni vigenti nel Paese nel quale la notifica viene eseguita. 6) Qualora la notifica non possa essere eseguita, l'ufficio incaricato della notifica deve immediatamente avvisare di cio' l'ufficio richiedente, indicando i motivi nonche' le circostanze di cui fosse venuto a conoscenza e che possono essere utili per il seguito della pratica. 7) La prestazione dell'assistenza e' limitata alle notifiche e non si estende ad altri atti di assistenza giudiziaria; ne', in modo particolare, a quelli relativi ai procedimenti di esecuzione forzata (procedimento di esazione fiscale e cautelare) e di carattere penale. La conferma del consenso del Governo italiano su quanto precede, che Vostra Eccellenza vorra' darmi, sara' considerata, unitamente alla presente lettera, come costituente accordo fra le Amministrazioni interessate dei due Paesi. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione. E. SCHWARZENBERG A Sua Eccellenza l'Onorevole Attilio PICCIONI Ministro degli Affari Esteri - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO ----------------------------- 31/06096/17 Roma, 10 luglio 1954 Signor Ambasciatore, ho l'onore di confermare a V. E. che mi e' pervenuta la Sua Nota, in data odierna, del seguente tenore: "Con riferimento a quanto convenuto in via diplomatica fra le competenti Autorita' austriache e quelle italiane, ho l'onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza quanto segue: L'Amministrazione finanziaria austriaca e quella italiana si presteranno, in via di reciprocita', assistenza giudiziaria in materia di consegna di notifiche di pubblici tributi, in base ai seguenti principi: 1) L'assistenza giudiziaria in materia di notifiche si estende agli atti che interessano i pubblici tributi amministrati dagli uffici di finanza statali, le sovrimposte alle imposte erariali e gli altri tributi spettanti agli enti locali, per i quali l'accertamento e la riscossione vengono eseguiti, di norma, con gli stessi atti di procedura delle imposte erariali. 2) Le notifiche non si limitano ai cittadini dei due Paesi contraenti, ma si estendono agli stranieri residenti in uno dei due Stati. 3) L'inoltro ed il ricevimento di richieste di notifiche si svolgono direttamente tra i rispettivi Uffici di finanza di II istanza. Come tali si debbono intendere: Per la Repubblica austriaca: La "Finanziandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Vienna per le Regioni federali di Vienna, dell'Austria Inferiore e del Burgenland. La "Finanziandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Graz per la Regione federale della Stiria. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Linz per la Regione federale dell'Austria Superiore. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Salisburgo per la Regione federale di Salisburgo. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Innsbruck per la Regione federale del Tirolo. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Klagenfurt per la Regione federale della Carinzia. La "Finanzlandesdirektion" (Direzione regionale di finanza) di Feldkirch per la Regione federale del Vorarlberg. Per la Repubblica italiana: Le Intendenze di finanza di: Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli', Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo. 4) Le richieste di notifica devono essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente; esse verranno direttamente inoltrate agli Uffici di finanza di II istanza dell'altro Stato. Esse devono specificare il nome, la professione e l'indirizzo del destinatario e la natura dell'atto da notificarsi, la qualifica del funzionario che firma e devono essere munite del timbro d'ufficio. 5) Per le modalita' della notifica e per la prova della medesima valgono le disposizioni vigenti nel Paese nel quale la notifica viene eseguita. 6) Qualora la notifica non possa essere eseguita, l'ufficio incaricato della notifica deve immediatamente avvisare di cio' l'ufficio richiedente, indicando i motivi nonche' le circostanze di cui fosse venuto a conoscenza e che possono essere utili per il seguito della pratica. 7) La prestazione dell'assistenza e' limitata alle notifiche e non si estende ad altri atti di assistenza giudiziaria; ne', in modo particolare, a quelli relativi ai procedimenti di esecuzione forzata (procedimento di esazione fiscale e cautelare) e di carattere penale. La conferma del consenso del Governo italiano sui quanto precede, che Vostra Eccellenza vorra' darmi, sara' considerata, unitamente alla presente lettera, come costituente accordo fra le Amministrazioni interessate dei due Paesi". Nel comunicare a V. E. il consenso del Governo italiano su quanto precede, e che la suddetta Nota di V. E., e la presente costituiscono pertanto un Accordo in materia fra le Amministrazioni interessate dei due Paesi, approfitto dell'occasione per porgerle, Signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alta considerazione. PICCIONI Sua Eccellenza Dott. Johannes E. SCHWARZENBERG Ambasciatore d'Austria - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

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