LEGGE 9 marzo 1955, n. 187

Type Legge
Publication 1955-03-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

EINAUDI SCELBA - MARTINO - ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Accordo - art. 1

Accordo italo-equatoriano per i titoli di studio. Il Governo d'Italia ed il Governo dell'Equatore, animati dal desiderio di consolidare le relazioni di amicizia, che legano i due popoli, hanno concordato di stipulare un Accordo per la reciproca validita' dei titoli di studio e, a tale fine, hanno designato i loro Plenipotenziari e cioe' il dott. Riccardo Moscati, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Equatore e Sua Eccellenza il dott. L. Neftali' Ponce, Ministro degli affari esteri. I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli: Art. 1. Saranno validi in Italia gli esami sostenuti e le licenze ottenute legalmente da italiani ed equatoriani nelle Universita' e Scuole secondarie e superiori equatoriane, ufficiali, o legalmente riconosciute dal Governo dell'Equatore. Saranno validi nell'Equatore gli esami e le licenze ottenute da italiani ed equatoriani nelle Universita', Scuole secondarie e superiori italiane, legalmente riconosciute dal Governo d'Italia.

Accordo - art. 2

Art. 2. Per quanto concerne il pagamento delle tasse di studi, di licenze e di riconoscimento di titoli, gli italiani e gli equatoriani avranno rispettivamente uguali diritti a quelli dei nazionali dei due Paesi.

Accordo - art. 3

Art. 3. Sara' di competenza delle Universita' o degli Istituti superiori il risolvere circa il riconoscimento degli esami e delle accettazioni di titoli universitari. I titoli delle Scuole secondarie per essere accettati, dovranno subordinarsi alla decisione della rispettiva Autorita' dell'educazione di ciascun Paese; per i titoli che abilitino ad una professione liberale, la decisione spettera' ai Ministeri competenti di ciascun Paese.

Accordo - art. 4

Art. 4 In conseguenza, affinche' gli esami o licenze ottenute in uno dei due Paesi Contraenti abbiano effetto legale nell'altro, gli alunni o licenziati dalle Universita' e Scuole secondarie e superiori, non saranno tenuti se non a comprovare la nazionalita' e identita' personale e la autenticita' dei rispettivi documenti.

Accordo - art. 5

Art. 5. Il presente Accordo sara' ratificato in conformita' con i rispettivi precedenti costituzionali delle Alte Parti Contraenti, e le ratifiche saranno scambiate nella citta' di Roma. Questo Accordo durera' indefinitivamente, potendo essere denunciato in qualsiasi momento a partire dalla data dello scambio delle ratifiche, pero' in nessun case prima di tre anni dalla sua entrata in vigore. Le Alte Parti Contraenti si obbligano a comunicare la denuncia con un preavviso non inferiore a due mesi. In fede di che, i Plenipotenziari sopra menzionati firmano e pongono i loro sigilli al presente Accordo redatto in due esemplari, italiano e spagnuolo, entrambi ugualmente validi, in Quito, il giorno sette del mese di marzo dell'anno millenovecentocinquantadue. L. N. PONCE R. MOSCATI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

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