DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 263

Type DPR
Publication 1955-02-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 28 giugno 1954, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di onde elettromagnetiche in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz' altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

L'integrazione di quanto disposto dall'art. 5 dell'annessa convenzione, l'ente sovventore dovra' provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, qualora abbiano a verificarsi le circostanze che comportano la decadenza della convenzione e la conseguente soppressione del posto stesso. Tale obbligo deve sussistere ed essere operante non limitatamente al decennio di prima durata della convenzione, ma anche nel caso che l'evento cui detto obbligo si riferisce, abbia a verificarsi successivamente, in base alla proroga prevista dall'art. 7 della convenzione medesima, ed in questa ipotesi l'obbligo stesso deve concernere il trattamento di cessazione dal servizio, qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego.

EINAUDI ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 51. - CARLOMAGNO

Convenzione istituzione posto insegnamento onde elettromagnetiche Firenze- art. 1

Repertorio n. 398 Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di onde elettromagnetiche presso la Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita' di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantaquattro addi' ventotto del mese di giugno, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Firenze, piazza San Marco, 4, innanzi a me dottor Tullio Gallo fu Lamberto, direttore amministrativo e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettoriale in data 1 luglio 1550, alla presenza dei signori: dott. Osvaldo Sacchi fu Leonardo, nato a Figline Valdarno e residente a Firenze, via Manzoni n. 3, impiegato; rag. Luigi Lazzeri fu Camillo, nato a Firenze e residente a Firenze, in via Micheli n. 3, impiegato, testimoni cogniti ed idonei sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori: prof. E. Paolo Lamanna fu Angiolo, nato a Matera e domiciliato a Firenze, piazza d'Azeglio n. 44, non in proprio ma nella sua veste e qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Firenze e quindi quale legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' 26 aprile 1954, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera "A; dott. Federico Strada fu Pietro, nato a Torino e domiciliato a Firenze, via Panciatichi n. 70, non in proprio ma nella sua veste e qualita' di rappresentante della Fabbrica italiana Magneti Marelli, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della Fabbrica stessa con deliberazione in data 30 aprile 1954 resa esecutiva nelle forme di legge che per estratto autentico si allega al Presente atto sotto lettera "B", comparenti della cui identita' personale io sottoscritto sono certo. Premesso che la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Firenze, ha riconosciuto che la istituzione di una cattedra di "onde elettromagnetiche" si rende necessaria per dare un completo impulso ad una maggiore conoscenza in questo particolare campo della fisica superiore; - che la Fabbrica italiana Magneti Marelli di Milano e' venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di onde elettromagnetiche presso la Facolta' di scienza matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Firenze; che la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo; che lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze nello ordinamento didattico della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende l'insegnamento di onde elettromagnetiche; tutto cio' premesso dal convenuti su sostituiti signori delle rispettive rappresentanze in esecuzione della volonta' personale e dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' di Firenze e' Istituito, in aggiunta al posti di ruolo assegnati alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e con le norme dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di onde elettromagnetiche.

Convenzione istituzione posto insegnamento onde elettromagnetiche Firenze- art. 2

Art. 2. La Fabbrica Magneti Marelli di Milano si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate, all'Universita' di Firenze per il mantenimento del posto di ruolo di onde elettromagnetiche di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 1.800.000 (un milione ottocentomila) pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Convenzione istituzione posto insegnamento onde elettromagnetiche Firenze- art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennita' varie) del professore titolare della cattedra di onde elettromagnetiche di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2 la Fabbrica Magneti Marelli si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data del provvedimento per opera del quale Il costo di mantenimento del posto avra' superato la spesa di un milione ottocentomila lire.

Convenzione istituzione posto insegnamento onde elettromagnetiche Firenze- art. 4

Art. 4. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di onde elettromagnetiche si intendera' senz'altro soppresso e il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione posto insegnamento onde elettromagnetiche Firenze- art. 5

Art. 5. La Fabbrica Magneti Marelli si obbliga in qualunque modo venga a decadere la presente convenzione a corrispondere, al titolare della cattedra di onde elettromagnetiche lo eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettantegli nel caso egli abbia a maturare il diritto al trattamento medesimo. Per adempiere a tale scopo la Fabbrica Magneti Marelli versera' annualmente all'Universita' di Firenze, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti l'ulteriore somma di lire 200.000 (duecentomila), annue, per costituire uno speciale fondo per provvedere al suddetto trattamento di cessazione dal servizio, con esonero da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilita'. L'Universita' di Firenze ricevera' tale somma per conto dello Stato al quale provvedera' a versare annualmente, a norma del secondo comma dell'art. 6 della presente convenzione.

Convenzione istituzione posto insegnamento onde elettromagnetiche Firenze- art. 6

Art. 6. L'Universita' di Firenze si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di onde elettromagnetiche, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita' la somma di L. 200.000 (duecentomila) prevista dal secondo comma del precedente art. 5 e per gli effetti ivi indicati. Detto versamento sara' fatto in conto entrate del Tesoro, al cap. X "Entrate eventuali" in apposito capitolo che sara' istituito a cura del Ministero del tesoro.

Convenzione istituzione posto insegnamento onde elettromagnetiche Firenze- art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni 10 (dieci) a far tempo dalla data di nomina del docente che sara' chiamato a coprire il posto di ruolo istituito con la presente convenzione, e si intendera' tacitamente rinnovata per altro periodo di cinque anni, salvo disdetta da farsi da una delle parti un anno prima della scadenza della convenzione stessa.

Convenzione istituzione posto insegnamento onde elettromagnetiche Firenze- art. 8

Art. 8. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Firenze sara' registrata in esenzione di tasse di Registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Firenze. Non si da' lettura dei due allegati perche' le parti, col mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente alto consta di tre fogli di carta uso bollo scritti su otto pagine intere e righe ventidue della nona pagina. E. Paolo Lamanna Federico Strada Osvaldo Sacchi, teste Luigi Lazzeri, teste Tullio Gallo Registrato a Firenze (Atti civili) addi' 3 luglio 1954, n. 87, volume 530. Esatte lire milleduecento (L. 1200).

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