LEGGE 9 aprile 1955, n. 266
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, sono estese a favore di coloro che, avendo conseguito, anche prima del 1 gennaio 1940, un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche del nazifascismo, ovvero per eventi bellici, ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana. La presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 aprile 1955 EINAUDI SCELBA - ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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