LEGGE 11 aprile 1955, n. 288
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti animali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere: a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o cittadini italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico; b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni; c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b).
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