DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1955, n. 289
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
Nel quinto comma dell'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 3 del decreto Presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, sono soppresse le parole: "Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703".
Art. 2
Il quinto comma dell'art. 332 del testo unico predetto, successivamente modificato e sostituito dall'art. 5 del decreto Presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, e' sostituito dal seguente: "Puo', infine, in casi eccezionali, autorizzare aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50% delle tariffe massime, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio".
Art. 3
Il terzo comma dell'art. 333 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione degli stessi organi competenti ad approvare il bilancio ai sensi dell'articolo precedente".
EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA - VILLABRUNA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 62. - CARLOMAGNO
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