DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1955, n. 295
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1289, con il quale i comuni di Costa di Mezzate e di Monticelli di Borgogna, in provincia di Bergamo, furono riuniti in unico Comune denominato "Costa di Monticelli";
Viste le istanze 19 e 22 aprile e 7 luglio 1953, con le quali la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Monticelli di Borgogna ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Costa di Monticelli in data 6 aprile e 4 giugno 1952, numeri 18 e 21, e in data 29 marzo e 4 giugno 1953, numeri 8 e 10, della Giunta provinciale in data 7 luglio 1953, n. 843, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 28 novembre 1953, n. 74, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Monticelli di Borgogna, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Costa di Monticelli e il ricostituito comune di Monticelli di Borgogna, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Costa di Monticelli. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Costa di Monticelli, che sara' inquadrato negli organici del comune di Monticelli di Borgogna, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 75. - CARLOMAGNO
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