DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1955, n. 301
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1952, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1953, n. 881;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le varianti di cui all'allegato al presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il 1 maggio 1955.
EINAUDI SCELBA - VANONI - GAVA - MEDICI - VILLABRUNA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 95. - CARLOMAGNO
Allegato
Allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1955, n. 301, recante modificazioni alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato. A) Alla PARTE II - Tariffe - delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato P sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte: CAPO VI - Art. 67. - Calcolo dei prezzi di trasporto 1. Il comma b) del par. 1 - Distanze - e' sostituito dal seguente: b) Ai soli effetti della tassazione le distanze si computano come segue (1): fino a 4 chilometri, calcolando per 3 chilometri; da 5 a 100 chilometri, di tre in tre chilometri, calcolando per il chilometro intermedio di ciascuna terna chilometrica; da 101 a 200 chilometri, in 5 in 5 chilometri, calcolando per 103 le distanze da 101 a 105, per 108 le distanze da 106 a 110, e cosi' di seguito; da 201 a 400 chilometri, di 10 in 10 chilometri, calcolando per 205 le distanze da 201 a 210, per 215 le distanze da 211 da 220, e cosi' di seguito; da 401 a 1.000 chilometri, di 20 in 20 chilometri, calcolando per 410 le distanze da 401 a 420, per 430 le distanze da 421 a 440, e cosi' di seguito; oltre 1.000 chilometri, di 50 in 50 chilometri, calcolando per 1.025 le distanze da 1.001 a 1.050, per 1.075 le distanze da 1.051 a 1.100, e cosi' di seguito. La distanza minima tassabile, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari, e' di: km. 30 per le spedizioni tassabili con le classi di prezzo dalla n. 601 in poi; km. 10 per le spedizioni tassabili con altre classi di prezzo o tariffe. Per i trasporti di percorrenze rispettivamente inferiori, l'amministrazione puo' stabilire particolari norme. 2. Il par. 2 - Tasse minime - e' sostituito dal seguente: par. 2 - Tasse minime. - Per le spedizioni in piccole partite la tassa minima e' di L. 170, salvo le eccezioni stabilite nella singole tariffe. Per le spedizioni a carro, o come tali considerate, l'amministrazione ha facolta' di stabilire una tassa minima per carro e per chilometro. Quando una spedizione sia costituita da piu' merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione e' quella piu' elevata. 3. Nel par. 3 - Arrotondamenti - lettera a) Arrotondamento del peso, il punto 2° e' sostituito dal seguente: 2° - per le spedizioni tassate con prezzi vincolati a un peso minimo per carro o per veicolo, le frazioni di cento chilogrammi si portano ai cento chilogrammi immediatamente superiori. Qualora pero' si tratti di spedizioni composte di piu' merci delle quali siano indicati partitamente i pesi, l'arrotondamento si effettua solo su questi pesi parziali, portando le frazioni di decina di chilogrammi alla decina immediatamente superiore. 4. Il par. 5 - Diritto fisso - e' sostituito dal seguente: par. 5 - Diritto fisso. - A titolo di tassa accessoria, l'amministrazione percepisce un diritto fisso, nella misura e con la modalita' di cui all'allegato 1. CAPI: IX - Tariffe ordinarie X - Tariffe speciali e XI - Tariffe eccezionali Le parole "compresi il diritto di registrazione e le eventuali soprattasse di acceleramento", che figurano nel testo della nota (*) di cui al richiamo esistente: di fianco all'indicazione delle Serie E ed F della Tariffa ordinaria n. 1 - Merci in genere in piccole partite, di cui al Capo IX; di fianco all'indicazione della Serie C della Tariffa speciale n. 103 - Prodotti alimentari, di cui al Capo X; di fianco all'indicazione della Serie C e delle parole "PARTE II - Agrumi" della Tariffa eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna, di cui al Capo XI, sono sostituite dalle seguenti: "comprese le eventuali soprattasse di acceleramento". (1) Per i trasporti tassati con classi di prezzo o tariffe diverse dalle classi dalla n. 601 in poi, le attuali norme circa il computo delle distanze agli effetti della tassazione restano in vigore fino a revoca da parte dell'amministrazione. CAPO XII. - Prezzi. - Sono aggiunte le seguenti classi di prezzo per spedizioni a carro SPEDIZIONI A CARRO A VELOCITA ORDINARIA Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.