LEGGE 9 marzo 1955, n. 317

Type Legge
Publication 1955-03-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi: a) Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949; b) Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

EINAUDI SCELBA - MARTINO - TAVIANI - VILLABRUNA - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Accord

Accord entre l'Italie et la Suisse an sujet de la concession de forces hydrauliques du Reno di Lei Parte di provvedimento in formato grafico

Convention

Convention entre la Republique Italienne et la Confederation Suisse concernant une modification de la frontiere dans le Val di Lei. Parte di provvedimento in formato grafico Protocollo addizionale alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente una modificazione della frontiera nella Valle di Lei. I due Governi, desiderosi di salvaguardare l'economia agricola della regione colpita dalla modificazione della frontiera, come pure dalla creazione di un bacino di accomulazione nella Valle di Lei, si sono trovati d'accordo sulle seguenti clausole addizionali: I. Resta inteso che i proprietari del tratto di territorio della Valle di Lei, che in seguito alla rettifica di confine passera' sotto la sovranita' svizzera, conserveranno libero ed integrale l'esercizio del diritto di proprieta' su tale territorio, secondo la legislazione elvetica. II. La clausola contenuta all'ultimo capoverso del punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 giugno 1949 tra la Svizzera e l'Italia concernente la concessione di forze idrauliche nel Reno di Lei e' pure applicabile al transito delle persone e degli animali sulla costruenda diga. III. Il bestiame dei membri del Consorzio Alpi Valle di Lei, quello degli affittuari e quello preso in affitto dai proprietari e dagli affittuari stessi per il periodo di alpeggio, potra' recarsi ad alpeggiare sulle alpi grigionesi concesse. Il bestiame dovra' essere ricondotto in Italia. Per bestiame ai sensi delle presenti disposizioni si intende il bestiame della specie equina, bovina, suina e caprina, nonche' i cani da pastore. Nessuna tassa ne' deposito cauzionale sara' richiesta per il bestiame che si rechera' ad alpeggiare sulle alpi grigionesi concesse e che sara' ricondotto in Italia. Si prescinde nel caso particolare dal far garantire gli importi di dazio e delle tasse per gli animali importati temporaneamente, a patto che le Autorita' comunali da dove provengono i proprietari del bestiame si obblighino ad appoggiare le Autorita' doganali svizzere nella esazione di dazi e delle tasse dovute per gli animali eventualmente rimasti in Svizzera. Le derrate alimentari, i foraggi e i mangimi, gli oggetti per la cura del bestiame o per il trattamento dei prodotti animali, come pure il materiale da costruzione per la manutenzione dei casolari e delle stalle ed eventualmente legna da ardere importati dall'Italia, sono ammessi in franchigia di dazio, alla condizione che dette merci siano importate esclusivamente in connessione con l'esercizio delle alpi concesse in compenso reale e lassu' impiegate. Le cose non utilizzate e non piu' utilizzabili verranno riesportate in Italia. Le merci e gli animali non possono essere dislocati nell'altro territorio doganale svizzero senza permesso delle competenti Autorita' doganali svizzere e senza aver prima soddisfatto le condizioni da esse poste. Saranno pure esenti da ogni dazio o gravame i latticini prodotti sia durante la permanenza sulle alpi per la conservazione e la stagionatura sia all'atto che transiteranno per l'Italia. In nessun caso saranno posti impedimenti alla esportazione in Italia del bestiame e dei prodotti di cui al presente articolo ed agli articoli precedenti. I conduttori di alpe dovranno tenere una lista di controllo da cui risulti chiaramente le merci ed il bestiame importato. Essa dovra' indicare tutte le merci importate sull'alpe, ed essere aggiornata per quanto riguarda il bestiame e le attrezzature dell'alpe. Questa dovra' essere tenuta aggiornata e presentata, su richiesta, alle Autorita' doganali svizzere. Fatto a Berna, il 25 novembre 1952 in due esemplari originali, in lingua italiana. Per la Repubblica italiana EGIDIO REALE Per la Confederazione Svizzera MAX PETITPIERRE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

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