LEGGE 1 maggio 1955, n. 318

Type Legge
Publication 1955-05-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale statale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge. Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.