DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1955, n. 364
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sillo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A. del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione;
Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, contenente norme per gli esami di promozione nei ruoli del personale civile di gruppo A;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Art. 1
Gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneita' per la promozione al grado 5° del ruolo per i servizi tecnici del Ministero degli affari esteri sono banditi con appositi decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti. Essi si svolgono secondo le disposizioni di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.
Art. 2
I bandi dei concorsi e degli esami sono pubblicati nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Diretta comunicazione ne viene data a tutti i funzionari che si trovino nelle condizioni prescritte per potervi partecipare. Gli aspiranti devono farne domanda al Ministero entro dieci giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale del rispettivo bando. Per i funzionari in servizio presso sedi diplomatiche e consolari, la domanda deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di dieci giorni, al capo della Rappresentanza diplomatica da cui gli interessati dipendono, per l'inoltro al Ministero. Le domande dei candidati in servizio presso l'Amministrazione centrale, presso gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, presso organismi internazionali o altrove, devono essere presentate direttamente al Ministero. I candidati eventualmente fuori sede devono indicare dove possano esser fatte loro le comunicazioni relative.
Art. 3
La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa e' presieduta da un funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al 4° ed e' composta di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 6°, di un consigliere di Stato e di un professore di Universita', di ruolo o fuori ruolo. Alla Commissione possono essere aggregati quali esperti per le lingue straniere professori ordinari o straordinari o incaricati nelle Universita', ovvero professori ordinari di Istituti di istruzione media. Segretario della Commissione e un funzionario di gruppo A del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore all'8°.
Art. 4
L'esame di concorso per merito distinto comprende cinque prove scritte (delle quali una di carattere pratico) ed una orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) diritto civile e del lavoro; b) economia politica; c) lingua francese (traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario); d) altra lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, portoghese (traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario); e) prova pratica, consistente nello svolgimento di un tema di carattere professionale. In tale svolgimento i candidati potranno particolarmente riferirsi alle esperienze o conoscenze inerenti alla sede in cui si trovano o a quelle in cui hanno prestato servizio in precedenza. La prova orale, oltre che sulle stesse materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti: 1) diritto amministrativo; 2) diritto internazionale, pubblico e privato; 3) nozioni di diritto della navigazione.
Art. 5
L'esame di idoneita' comprende quattro prove scritte (delle quali una di carattere pratico) ed una orale. Le prove scritte vertono sulle materie indicate alle lettere a), c), d), ed e) dell'articolo precedente e la prova orale verte, oltre che sulle materie dell'esani scritto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo.
Art. 6
Le prove di esame hanno luogo nelle sedi indicate nel bando di concorso. La durata massima di ciascuna prova scritta e' fissata in otto ore. Per le prove di lingua straniera la durata massima e' fissata in sei ore. Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano la diramazione dei temi e dei testi delle traduzioni puo' essere fatta anche per telegramma.
Art. 7
Il coefficiente relativo all'anzianita', agli effetti della formazione della graduatoria di cui all'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e' fissato dal Consiglio di amministrazione in base alle informazioni ed agli atti comunicati al Consiglio dall'Ufficio del personale. Per la valutazione del coefficiente di anzianita' di cui al presente articolo si aggiungono, ai punti ottenuti negli esami, tante unita' quanti sono gli anni di anzianita' computabili, calcolando per anno intero la frazione superiore a sei mesi. Qualora, peraltro, l'anzianita' di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore ai venti anni, sara' attribuito al candidato avente la maggiore anzianita' di grado il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianita' di grado degli altri candidati.
EINAUDI SCELBA - MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 151. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.