DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1955, n. 365

Type DPR
Publication 1955-03-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1924, n. 385 e concernente l'ordinamento e le attribuzioni dei commissari consolari;

Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, contenente norme per gli esami di promozione nei ruoli del personale civile di gruppo A;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 832, concernente il ruolo dei commissari consolari

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1

Gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneita' per la promozione al grado 8° del ruolo dei commissari consolari del Ministero degli affari esteri sono banditi con appositi decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti. Essi si svolgono secondo le disposizioni di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 2

I bandi dei concorsi e degli esami sono pubblicati nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Diretta comunicazione ne viene data a tutti i funzionari che si trovino nelle condizioni prescritte peni potervi partecipare. Gli aspiranti devono farne domanda al Ministero entro dieci giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazioni ufficiale del rispettivo bando. Per i funzionari in servizio presso sedi diplomatiche e consolari, la domanda deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di dieci giorni, al capo della Rappresentanza diplomatica da cui gli interessati dipendono, per l'inoltro al Ministero. Le domande dei candidati in servizio presso l'Amministrazione centrale, presso organismi internazionali o altrove, devono essere presentate direttamente al Ministero. I candidati eventualmente fuori sede devono indicare dove possano esser fatte loro le comunicazioni relative.

Art. 3

La Commissione esaminatrice e' nominata, con decreto i del Ministro per gli affari esteri. Essa e' presieduta da un funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al 4° ed e' composta di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 6°, di un consigliere di Stato e di un professore di Universita', di ruolo o fuori ruolo. Alla Commissione possono essere aggregati quali esperti per le lingue straniere professori ordinari o straordinari o incaricati nelle Universita', ovvero professori ordinari di Istituti di istruzione media. Segretario della Commissione e' un funzionario di gruppo A del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore all'8°.

Art. 4

L'esame di concorso per merito distinto comprende quattro prove scritte ed una orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) elementi di diritto internazionale, istituzioni di diritto civile e commerciale, diritto costituzionale, amministrativo e del lavoro; b) contabilita' generale dello Stato; c) economia politica e scienze delle finanze; d) svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, con Fuso del vocabolario. La prova orale, oltre che sulle stesse materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti: 1) storia moderna e geografia politica ed economica; 2) conversazione in lingua francese o in lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato. Alle prove scritte e a quella orale, vertenti sulla contabilita' generale dello Stato, e' dato carattere pratico e diretto riferimento alle funzioni ed attribuzioni della carriera dei commissari consolari.

Art. 5

L'esame di idoneita' comprende tre prove scritte ed una orale: le prove scritte vertono sulle materie indicate alle lettere a), b), e d) dell'articolo precedente, e la prova orale verte, oltre che sulle materie dell'esame scritto, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del medesimo articolo.

Art. 6

Le prove di esame hanno luogo nelle sedi indicate nel bando di concorso. La durata massima di ciascuna prova scritta e' fissata in otto ore. Per le prove di lingua straniera la durata massima e' fissata in sei ore. Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, la diramazione dei temi puo' essere fatta anche per telegramma.

Art. 7

Il coefficiente relativo all'anzianita', agli effetti della formazione della graduatoria di cui all'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e' fissato dal Consiglio di amministrazione in base alle informazioni ed agli atti comunicati al Consiglio dall'Ufficio del personale. Per la valutazione del coefficiente di anzianita' di cui al presente articolo si aggiungono, ai punti ottenuti negli esami, tante unita' quanti sono gli anni di anzianita' computabili, calcolando per anno intero la frazione superiore a sei mesi. Qualora, peraltro, l'anzianita' di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore ai venti anni, sara' attribuito al candidato avente la maggiore anzianita' di grado il coefficiente venti riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianita' di grado degli altri candidati.

EINAUDI SCELBA - MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 153. - CARLOMAGNO

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