DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1955, n. 366
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, sull'istituzione del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Art. 1
I concorsi per la promozione al grado 8° del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente del Ministero degli affari esteri sono banditi con apposito decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Ai concorsi possono partecipare i funzionari di grado 90 dello stesso ruolo con sei anni di servizio complessivo di ruolo da valutare ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 2
Il bando di concorso e' pubblicato nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Diretta comunicazione ne viene data a tutti i funzionari che si trovino nelle condizioni prescritte per potervi partecipare. Gli aspiranti devono farne domanda al Ministero entro dieci giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale del bando di concorso. Per i funzionari in servizio presso sedi diplomatiche e consolari, la domanda deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di dieci giorni, al capo della Rappresentanza diplomatica da cui gli interessati dipendono, per l'inoltro al Ministero. Le domande dei candidati in servizio presso l'Amministrazione centrale, presso organismi internazionali o altrove, devono essere presentate direttamente al Ministero. I candidati eventualmente fuori sede devono indicare dove possano esser fatte loro le comunicazioni relative.
Art. 3
La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa e' presieduta da un funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al 4° ed e' composta di tre funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 6° e di un consigliere di Stato. Per le lingue straniere possono essere aggregati alla Commissione insegnanti in Istituti governativi o nell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e funzionari del Ministero degli affari esteri di grado superiore all'8°. Segretario della Commissione e' un funzionario di gruppo A del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore all'8°.
Art. 4
I titoli speciali di servizio di cui all'art. 4 del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, sono: a) la qualita' del servizio; b) la prolungata permanenza nelle sedi disagiate determinate o da determinarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 2 giugno 1927, n. 862, modificato dall'art. 18 della legge 13 febbraio 1952, n. 106; c) l'acquisita conoscenza di lingue straniere, diverse da quelle richieste come obbligatorie nell'esame di concorso per l'ammissione in carriera e da quella prevista dalla lettera b) del successivo art. 5; d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturita' del funzionario.
Art. 5
Le prove di esame consistono: a) in una traduzione dall'italiano nella lingua nella quale il funzionario ebbe a superare l'esame di ammissione in carriera e per la quale consegui il posto in ruolo; b) in una traduzione dall'italiano in una seconda lingua del gruppo linguistico che costituisce la specializzazione del candidato; i candidati specializzati nella lingua albanese effettueranno una traduzione dall'italiano nella lingua turca; c) nello svolgimento, in lingua italiana; di un tema di un argomento di carattere generale e professionale, unico per tutti i concorrenti, i quali potranno svolgerlo con particolare riferimento alle conoscenze ed alle esperienze relative alla sede in cui si trovano, ed eventualmente a quelle in cui hanno prestato servizio, ed alle funzioni esercitate.
Art. 6
Le prove di esame hanno luogo nelle sedi indicate nel bando di concorso. La durata massima di ciascuna prova scritta e' fissata in otto ore. Per le prove di lingua straniera la durata massima e' fissata in sei ore. Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, la diramazione del tema e dei testi delle traduzioni puo' essere fatta anche per telegramma.
Art. 7
La Commissione esaminatrice dispone di 30 punti per la valutazione del tema, di 15 punti per la valutazione di ciascuna delle due traduzioni, di 30 punti per la valutazione della qualita' del servizio di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente decreto e di 10 punti per ognuno dei titoli di cui alle lettere b), c), d) del citato articolo. Per conseguire l'idoneita' il funzionario deve raggiungere almeno 40 punti nelle prove d'esame e almeno 20 punti nella valutazione del servizio prestato di cui alla lettera a) del precedente art. 4. Qualora abbia conseguito l'idoneita', al voto cosi' ottenuto si aggiungono i punti di cui il candidato puo' eventualmente beneficiare in base ai titoli speciali di cui alle lettere b), c), d) dello stesso art. 4. La Commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito basata sui punti ottenuti dai candidati riconosciuti idonei. Tale graduatoria e' approvata con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Art. 8
Le promozioni al grado 8° sono conferite ai funzionari che conseguono l'idoneita', nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
EINAUDI SCELBA - MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 152. - CARLOMAGNO
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