DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1955, n. 371

Type DPR
Publication 1955-03-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1

La "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia", eretta in ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677, ha lo scopo di provvedere, per concessione dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia in conformita' delle norme all'uopo stabilite, all'esclusiva fabbricazione ed emissione di carta moneta e monete metalliche a corso legale in Somalia con potere liberatorio per i pagamenti nel territorio medesimo, nonche' ad ogni altra operazione inerente alla stessa circolazione monetaria. La Cassa ha, altresi', funzioni consultive nelle questioni monetarie riguardanti il territorio della Somalia.

Art. 2

Il fondo di dotazione della Cassa e' di L. 87.500.000, ed e' interamente conferito dallo State mediante trasferimento del capitale di pari importo della Societa' per azioni, di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1954, n. 677.

Art. 3

Sono organi della Cassa: a) il Consiglio; b) il presidente; c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

Il Consiglio della cassa, al quale sono attribuiti i poteri per l'amministrazione della Cassa stessa, e' cosi' composto: a) dal presidente, scelto dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri tra i funzionari di grado 4° del Ministero del tesoro, collocato fuori ruolo, con l'osservanza delle vigenti disposizioni; b) da sei membri, scelti tra persone particolarmente esperte, designate, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero, nonche' dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei Cambi. I componenti del Consiglio sono nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla sostituzione dei membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza, si provvede nei modi di cui ai precedenti comma. Alle riunioni del Consiglio possono intervenire con voto consultivo persone particolarmente esperte, designate dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri e dall'Amministrazione' fiduciaria della Somalia; anche in rappresentanza degli interessi locali.

Art. 5

Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa. In caso di sua assenza ed impedimento e' sostituito dal consigliere designato dal Ministero degli affari esteri. Il presidente ha facolta' di proporre al Consiglio il conferimento ad altri consiglieri della Cassa e funzionari di speciali poteri di rappresentanza.

Art. 6

Il Collegio dei revisori dei conti esercita, in quanto compatibile, funzioni analoghe a quelle stabilite per i sindaci dal Codice civile. Esso e' composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri. I tre revisori effettivi sono designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; i primi due Ministri designano altresi' i revisori supplenti. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7

Per la gestione esecutiva la Cassa si avvale della Banca d'Italia che vi provvede, secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione, in quanto applicabili, nei modi stabiliti con apposita convenzione da stipularsi tra il Governatore della Banca d'Italia e il presidente della Cassa e da sottoporre all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

Art. 8

Il bilancio della Cassa si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile successivo e' presentato, con le relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'approvazione.

Art. 9

Gli utili netti' annualmente realizzati dalla Cassa, previa detrazione del 10 per cento per la costituzione di un fondo di riserva ordinario e della quota annualmente stabilita dai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'estinzione delle somministrazioni nonche' delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alla Cassa, sono destinati alla costituzione di fondi di riserva straordinari. All'atto della cessazione o liquidazione della Cassa ogni eventuale attivita' netta, risultante dopo il rimborso allo Stato del fondo di dotazione e delle somministrazioni ed anticipazioni dallo stesso concesse, sara' devoluta al Tesoro dello Stato.

Art. 10

Le norme vigenti in Italia per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione sono estese, in quanto applicabili, alla Cassa, nonche' alla fabbricazione, emissione e circolazione monetaria della Somalia. L'esercizio della vigilanza sulle operazioni della Cassa nel territorio della Somalia e' ordinariamente esplicato da un controllore nominato dal Ministro per il tesoro e dall'Amministratore della Somalia.

Art. 11

Nella prima attuazione del presente decreto restano confermati in carica, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1955, quali componenti degli organi di cui al precedente art. 3, tutti gli attuali membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa, con le rispettive attribuzioni. Tutti gli atti legalmente stipulati dalla Cassa prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono convalidati.

Art. 12

E' approvato lo statuto della Cassa allegato al presente decreto, firmato dal Ministro per il tesoro. Le eventuali successive modifiche allo statuto medesimo saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

Art. 13

Il presente decreto ha efficacia dal 1 marzo 1955.

EINAUDI SCELBA - GAVA - MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte del conti, addi' 9 maggio 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 143. - GRECO

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 1

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia Art. 1. La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, eretta in ente di diritto pubblico ai sensi della legge 30 giugno 1954, n. 677, ha propria personalita' giuridica e gestione autonoma. Essa ha per scopo di emettere carta moneta e monete metalliche aventi potere liberatorio nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, nel limiti e con le norme stabilite con ordinanze dell'Amministratore. La Cassa ha, altresi', funzioni consultive nelle questioni monetarie riguardanti il territorio della Somalia. La Cassa e' soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 2

Art. 2. La Cassa ha sede in Roma e per la sua gestione esecutiva si avvale della Banca d'Italia che vi provvede, secondo le norme vigenti per l'istituto di emissione in quanto applicabili e nei modi stabiliti con apposita convenzione da stipularsi tra il Governatore della Banca d'Italia e il presidente della Cassa e da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri. Essa ha una sua dipendenza in Somalia.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 3

Art. 3. Il patrimonio della Cassa e costituito da: a) il fondo di dotazione di L. 87.500.000, pari al capitale della preesistente Societa', integralmente conferito dallo Stato; b) dal fondo di riserva ordinario, c) dai fondi di riserva straordinari costituiti ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del presente statuto. Nel suo nuovo ordinamento la Cassa assume tutte indistintamente le attivita', i diritti, i privilegi e le passivita', gli obblighi e gli impegni della Societa' per azioni, costituita il 18 aprile 1950 di cui all'[art. 3 della legge 30 giugno 1954, n. 677](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-06-30;677~art3).

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 4

Art. 4. Sono organi della Cassa: a) il Consiglio; b) il presidente; c) il Collegio dei revisori dei conti.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 5

Art. 5. Il Consiglio e' composto: a) dal presidente scelto dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del presente statuto; b) da sei membri, scelti tra persone particolarmente esperte, designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero, nonche' dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei Cambi. I componenti del Consiglio sono nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse norme si provvede alla loro sostituzione qualora per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza. Alle riunioni del Consiglio possono intervenire con voto consultivo persone particolarmente esperte, designate dai Ministeri del tesoro e degli affari esteri e dall'Amministrazione fiduciaria della Somalia anche in rappresentanza degli interessati locali.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 6

Art. 6. Il Consiglio esercita tutti i poteri di amministrazione tanto ordinaria, quanto straordinaria, senza eccezione alcuna e con tutte le facolta' necessarie per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente art. 1, salvo le attribuzioni del presidente. Il Consiglio in particolare: a) autorizza stipulazione della convenzione con l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia e con la Banca d'Italia; b) fa proposte in ordine ai distintivi e alle caratteristiche tecniche ed artistiche e ai contingenti di fabbricazione della monete e dei biglietti; c) sopraintende alla emissione delle monete e dei biglietti di cui all'art. I del presente statuto; d) delibera in merito alla composizione della riserva di garanzia di cui al successivo art. 15 e alle forme di impiego previste dal successivo art. 20; e) delibera in merito alle operazioni di ritiro, annullamento, distruzione e sostituzione delle monete e dei biglietti alla custodia di quelli destinati a servire di scorta, e a quanto altro riguarda la circolazione monetaria nel territorio della Somalia sotto amministrazione italiana; f) provvede alla formazione e presentazione del bilancio ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18; g) provvede alla amministrazione della Cassa, secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione in Italia, in quanto applicabili; h) nomina, su proposta del presidente, il segretario del Consiglio, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso, e determina la consistenza numerica del personale della Banca d'Italia e di altre Amministrazioni che puo' essere chiamato a far parte dell'Ufficio di presidenza; i) delibera circa le norme interne di gestione della Cassa; l) adempie agli altri incarichi ad esso eventualmente demandati in materia monetaria e valutaria di interesse del territorio della Somalia sotto amministrazione italiana.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 7

Art. 7. Il Consiglio e' convocato dal presidente e da chi ne fa le veci, mediante avviso con lettera raccomandata al domicilio di ciascuno dei componenti, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese e puo' essere convocato in ogni altro. momento, ove lo richiedano particolari esigenze. In caso di urgenza si puo' procedere alla immediata convocazione ove sia assicurata la presenza di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 8

Art. 8. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio devono essere presenti almeno quattro dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 9

Art. 9. Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto un verbale che, debitamente approvato, e' trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario, il quale ne rimette copia, entro dieci giorni, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri. Il segretario e' autorizzato a rilasciare copia ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 10

Art. 10. Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa di fronte a qualsiasi autorita' amministrativa e giudiziaria e di fronte a terzi, con facolta' di conferire le necessarie procure. Egli ha la firma della Cassa ed ha la facolta', in caso di urgenza, di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale ne dara' comunicazione nella prima seduta successiva per la ratifica. Impartisce le direttive per il funzionamento della Cassa vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio ed esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai decreti, dallo statuto e dai regolamenti che disciplinano l'attivita' della Cassa e che non sono espressamente riservate al Consiglio.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 11

Art. 11. In caso di assenza o di impedimento il presidente e' sostituito dal consigliere designato dal Ministero degli affari esteri. Il presidente puo' delegare in tutto o in parte le sue facolta' al proprio sostituto e proporre al Consiglio il conferimento ad altri consiglieri della Cassa e funzionari di speciali poteri di rappresentanza.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 12

Art. 12. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effetti e due supplenti nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri. I tre revisori effettivi sono designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; i supplenti dai primi due Ministri predetti. Il Collegio del revisori dei conti nella sua prima riunione provvede alla nomina del presidente da scegliere tra i revisori effettivi. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 13

Art. 13. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni con l'osservanza delle norme stabilite per i sindaci dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), in quanto applicabili. In particolare i revisori: a) esercitano il controllo sull'amministrazione della Cassa per l'osservanza delle leggi, dei decreti, dello statuto e del regolamenti; b) accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; c) effettuano il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa; d) esaminano ti bilancio della Cassa e il relativo conto economico, riferendo ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri. I revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 14

Art. 14. La Cassa, previa convenzione con l'Amministratore della Somalia e in conformita' dei provvedimenti all'uopo emananti dall'Amministratore stesso, esercita il privilegio esclusivo di fabbricazione e di emissione di carta moneta e di monete metalliche a corso legale con potere liberatorio per pagamenti nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 15

Art. 15. La Cassa emette la moneta di cui al precedente art. 14 contro introito di oro, argento od altre valute e ritira la moneta stessa contro esito di oro, argento o valuta. Per la moneta in circolazione la Cassa e' tenuta ad avere riserve di garanzia costituite da oro, argento ed altre valute in conformita' della convenzione stipulata con l'Amministrazione fiduciaria ai sensi del precedente articolo. La Cassa puo' altresi' tenere presso di se', a titolo di scorta, un quantitativo di moneta non superiore ad un terzo della circolazione.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 16

Art. 16. La Cassa e' validamente impegnata dalla firma singola del presidente ed in caso di sua assenza od impedimento o di espressa delega da quella del sostituto del presidente, Di fronte ai terzi la firma del sostituto del presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del presidente. Con l'assunzione della gestione della Cassa da parte della Banca d'Italia l'uso della firma e' delegato alla Banca medesima e per essa ai suoi funzionari per le attribuzioni demandatele. Il Consiglio, su proposta del presidente, puo' altresi' delegare l'uso della firma, determinandone i limiti, a consiglieri e funzionari.

Statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia- art. 17

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