LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato: "Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".
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