DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 381
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e all'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' concesso, a, decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dalla legge 20 luglio 1952, n. 1015, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta indicata, come appresso, per ciascun importo del compenso annuo lordo di cui alla tabella dell'art. 1 della stessa legge 20 luglio 1952, n. 1015: Assegno integrativo Compenso annuo lordo mensile netto Lire Lire --------- -------- 120.000 2.500 180.000 2.750 216.000 3.250 240.000 3.750 264.000 4.250 300.000 4.500 360.000 5.000
Art. 2
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiali della. Repubblica italiana.
EINAUDI SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 160. - GRECO
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