DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 382
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, disciplinati dal regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, 6 concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta retribuzione in vigore, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette: incaricati marittimi di 1ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 incaricati marittimi di 2ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.250 delegati di spiaggia di 1ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 delegati di spiaggia di 2ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 1.750 delegati di spiaggia di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 1.500
Art. 2
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 164. - CARLOMAGNO
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