DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 384

Type DPR
Publication 1955-04-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate: 1) dalla data di arruolamento e fino al compimento del primo anno di servizio, lire 1000; 2) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio, lire 1500; 3) dopo due anni di servizio e fino al compimento del quinto anno di servizio, lire 2000; 4) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio, lire 3500; 5) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio, lire 4000; 6) dopo undici anni di servizio, lire 4500. Ai primi avieri del ruolo specialisti e del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo, l'assegno integrativo mensile di cui al comma precedente e' fissato nella misura netta, di L. 4800.

Art. 2

Ai sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate: A) Sottocapi e comuni volontari a bordo ed a terra: 1) dalla data di arruolamento e fino alla classifica di comune di prima classe, lire 1000; 2) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 1500; 3) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 2000; 4) dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 3500; 5) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due, lire 4000; 6) sottocapi volontari con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale, lire 4500. B) Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo ed a terra: 1) dalla data del primo vincolo annuale a tutto il quarto vincolo, lire 2000; 2) dalla data dell'ammissione al quinto vincolo annuale e fino al sesto vincolo, lire 3500.

Art. 3

Sono estese all'assegno integrativo di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 163. - CARLOMAGNO

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