DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 392

Type DPR
Publication 1955-04-27
Ultimo aggiornamento 1955-05-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega ai Governo per l'emanazione delle norme relative ai nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Al personale delle. Sezioni provinciali dell'alimentazione e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui il predetto personale e' parificato secondo la tabella annessa al decreto Ministeriale 30 dicembre 1946.

Art. 2

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, se e in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 - primo comma - 5, 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 162. - CARLOMAGNO

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