DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 394
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; - Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Agli insegnanti della scuola popolare di cui al decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, con legge 16 aprile 1953, n. 326, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile netto, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, in misura pari, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dell'assegno integrativo mensile netto stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti dei gradi 12° ed 110, ma comunque non inferiore a lire tremila mensili.
Art. 2
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI
Visto, ti Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 165. - CARLOMAGNO
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