DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 395

Type DPR
Publication 1955-04-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti che percepiscono una retribuzione non inferiore allo stipendio iniziale del personale esecutivo di grado 14° ferroviario, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo nella misura di lire cinquemila mensili nette. Per gli assuntori e dipendenti degli assuntori che percepiscono una retribuzione inferiore al suddetto stipendio, l'assegno integrativo e' stabilito in proporzione al rapporto fra detto stipendio e la retribuzione da essi percepita.

Art. 2

L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non e' cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, non ha effetto sulle indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo gli assegni e competenze fisse corrisposti al personale. Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa l'eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica italiana.

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 157. - GRECO

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