DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 396

Type DPR
Publication 1955-04-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1951, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei, Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Ai fattorini telegrafici - compresi i provvisori - alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' ai procaccia, scortapieghi e scambisti, vincolati da obbligazione personale, ed ai guardapprodi della stessa Amministrazione previsti dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, 6 concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo nella misura di lire cinquemila mensili nette. Nel caso di cumulo di servizi postelegrafonici l'assegno integrativo e' concesso in misura proporzionale alla durata di ciascuna prestazione. Il complesso delle aliquote di assegno non puo' comunque superare le lire cinquemila mensili riducendosi a tale fine l'assegno relativo alla prestazione di minore importanza.

Art. 2

L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non e' cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, non ha effetto sulle indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo gli assegni e competenze fisse corrisposti al personale. Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa la eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1955

Atti de Governo, registro n. 90, foglio n. 156. - GRECO

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