DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 400
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dai regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, e' concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate, in applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212, dal decreto Ministeriale 23 giugno 1952, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette e secondo le seguenti classi di retribuzione mensile di cui alle tabelle I, II, III, IV e V dello stesso decreto Ministeriale 23 giugno 1952: retribuzione fino a L. 15.000: L. 3000; retribuzione da L. 15.001 a L. 20.000: L. 4000; retribuzione superiore a L. 20.000: L. 5000.
Art. 2
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23; Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 166. - CARLOMAGNO
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