DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1955, n. 433

Type DPR
Publication 1955-01-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per la marina mercantile; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale fra l'Italia e la Repubblica Dominicana concluso a Ciudad Trujillo il 18 febbraio 1954 ed ai relativo scambio di Note avvenuto a Ciudad Trujillo l'11 ed il 12 marzo 1954, a decorrere dalla data prevista nell'articolo XII dell'Accordo.

EINAUDI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - GAVA - MARTINELLI - VILLABRUNA - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla corte dei conti, addi' 16 maggio 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 193. - CARLOMAGNO

Accordo- art. I

Accordo commerciale fra la Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana Il GOVERNO d'ITALIA e il GOVERNO della REPUBBLICA DOMINICANA, animati dal desiderio di ampliare e d'intensificare le relazioni commerciali fra i due Paesi, hanno risolto concertare in Accordo Commerciale, destinato a questo scopo, nominando a tale effetto i loro rispettivi plenipotenziari: Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica italiana: Sua Eccellenza il Signor Antonio COTTAFAVI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia, Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica Dominicana: Sua Eccellenza il Signor Dott. Joaquin BALAGUER, Segretario di Stato per le Relazioni Estere e per il Culto, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed aver comprovato che sono nella buona e debita forma hanno convenuto quanto segue: Articolo I Le Alte Parti Contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della nazione piu' favorita senza pregiudizio di quanto stipulato all'articolo V per tutto cio' che concerne i diritti doganali e qualunque altro diritto o imposta dovuta per la importazione ed esportazione, il modo di percezione dei diritti e delle tasse tanto all'importazione quanto all'esportazione il deposito delle merci nei magazzini doganali, il sistema di verifica e di analisi, la classificazione doganale delle merci, l'interpretazione delle tariffe, l'importazione temporanea, la riesportazione e il transito, in genere, delle merci, nonche' le regole, le formalita' e gli oneri cui possono essere soggette le operazioni doganali.

Accordo- art. II

Articolo II Per conseguenza, i prodotti naturali, fabbricati o manufatturati nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, che si importino nel territorio dell'altra Parte, non potranno sottostare in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o piu' elevate, ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti gli stessi prodotti originari di qualsiasi terzo Paese.

Accordo- art. III

Articolo III Parimenti, i prodotti naturali fabbricati o manufatturati nel territorio di una delle Alti Parti Contraenti, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, non saranno soggetti in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale a diritti, tasse o imposizioni diverse e piu' elevate, ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti gli stessi prodotti destinati al territorio di qualsiasi terzo Paese.

Accordo- art. IV

Articolo IV Tutti i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente concessi o che verranno concessi nel futuro da una delle Alte Parti Contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati originari di un terzo Paese o destinati ad un terzo Paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente agli stessi prodotti originari dell'altra Parte o destinati al territorio di questa.

Accordo- art. V

Articolo V Si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti, i favori, i vantaggi, le concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti, attualmente accordi o nel futuro possa accordare: a) a paesi limitrofi al fine di facilitare o sviluppare il traffico delle frontiere; b) in virtu' di unioni doganali o di zone di libero scambio, o di accordi regionali gia' conclusi o che potranno essere conclusi nell'avvenire, od in virtu' di accordi provvisori tendenti alla istituzione d' unioni doganali o di zone di libero scambio, o alla creazione d'accordi regionali; c) a quei territori che hanno uno speciale Statuto internazionale o a quei territori che sono stati o che potranno essere conferiti all'Italia in amministrazione fiduciaria; d) alle merci importate in Italia sotto regime speciale d'origine e provenienza del Regno Unito della Libia; e) ai privilegi e vantaggi, che una delle Parti Contraenti accorda o accorderebbe in ragione della sua partecipazione ad una comunita' istituita tra piu' Paesi e che organizzi in comune uno o piu' settori della produzione, del commercio, o dei servizi o che provveda alla loro sicurezza. Ugualmente si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti, i favori, i vantaggi, le concessioni o esenzioni accordati attualmente o che potranno essere accordati dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino ed alla Citta' del Vaticano.

Accordo- art. VI

Articolo VI Nulla di quanto stipulato nei presente Accordo sara' interpretato come impedimento affinche' ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o ponga in atto misure relative: a) alla sicurezza pubblica; b) al traffico di armi, munizioni e materiale di guerra; c) alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi; d) alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico; e) al commercio di oro o argento; f) alle misure fiscali e di polizia tendenti ad estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali; g) ai monopoli di Stato attualmente esistenti o che potranno essere istituiti in futuro.

Accordo- art. VII

Articolo VII Le Autorita' competenti di ciascuna delle Alte Parti Contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificati di origine o fattura commerciale o consolare o da tutti questi documenti, vistati dalle Autorita' consolari rispettive del Paese importatore.

Accordo- art. VIII

Articolo VIII Le navi appartenenti ad una delle Alte Parti godranno nei porti dell'altra Parte, per quel che concerne tasse, diritti, imposte, servizi o facilitazioni, dello stesso trattamento accordato alle navi della nazione piu' favorita. Resta inteso che nessuna delle due Parti Contraenti potra' invocare dall'altra Parte, il beneficio dell'applicazione della clausola della nazione piu' favorita, per ottenere vantaggi piu' ampi di quelli che essa stessa accorda all'altra Parte Contraente.

Accordo- art. IX

Articolo IX Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a facilitare al massimo gli scambi commerciali tra i due Paesi al fine di mantenerli al piu' alto livello possibile. A tal uopo si concederanno il trattamento piu' favorevole possibile nella reciproca concessione delle autorizzazioni di importazione e di esportazione, concessione che verra' effettuata in base alle modalita' tecniche previste dalle disposizioni vigenti in materia in ciascuno dei due Paesi.

Accordo- art. X

Articolo X I pagamenti tra i due Paesi si effettueranno in valuta liberamente trasferibile (dollari U.S.A.) con l'osservanza delle norme in vigore in ciascuno di essi.

Accordo- art. XI

Articolo XI Le Alte Parti Contraenti rilasceranno le autorizzazioni necessarie affinche' possano effettuarsi tra i due Paesi operazioni a base di compensazione privata in conformita' con le rispettive disposizioni di legge.

Accordo- art. XII

Articolo XII Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data dello scambio delle ratifiche, le parti convengono pero' di farlo entrare in vigore a titolo provvisorio mediante scambio di Note, il piu' presto possibile. Esso avra' la validita' di un anno e verra' successivamente rinnovato tacitamente di anno in anno a meno che non sia denunciato da una delle Parti con preavviso di tre mesi dalla data della sua scadenza. In fede di che i plenipotenziari firmano e sigillano il presente Accordo in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, ugualmente autentici, nella Ciudad Trujillo, Capitale della Repubblica Dominicana, il giorno diciotto del mese di febbraio dell'anno millenovecentocinquantaquattro. Per il Governo della Repubblica italiana ANTONIO COTTAFAVI Per il Governo della Repubblica Dominicana JOAQUIN BALAGUER Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Scambio di note

SCAMBIO DI NOTE Parte di provvedimento in formato grafico

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