LEGGE 9 marzo 1955, n. 462
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale che apporta modifiche ad alcune disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Protocole
Protocole additionnel portant modification de certaines dispositions de l'Accord relatif a' l'application provisoire des projets de Conventions Internationales Douanieres sur le tourisme, sur les vehicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route. Parte di provvedimento in formato grafico
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