LEGGE 9 marzo 1955, n. 471
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI SCELBA - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
all. 1 - art. 1
Convention internationale pour la protection des vegetaux ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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