DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1955, n. 482

Type DPR
Publication 1955-03-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'atto-capitolato 11 marzo 1947, approvato e reso esecutorio con decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 474, per la concessione alla S. p. A. Agricola industriale Meridionale (S.A.I.M.) dell'impianto e dell'esercizio della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario), col quale all'art. 3 viene fissato in sei mesi - dalla data del decreto di approvazione dell'atto-capitolato - il termine utile per l'ultimazione dei lavori di impianto della filovia medesima; Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1950, n. 1, col quale la S. p. A. Meridionale per Trasporti Pubblici (SOMETRA) e' stata riconosciuta subingredita alla S. p. A. Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) nelle concessioni governative filotramviarie assentite a questa ultima Societa', compresa quella della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario); Visti i propri decreti in data 24 dicembre 1951, numero 1747; 16 agosto 1952, n. 1303, e 29 maggio 1954, n. 727, con i quali e' stato rispettivamente prorogato al 30 giugno 1952; al 30 giugno 1953 e al 30 giugno 1954, il termine utile per l'ultimazione dei lavori di costruzione della suindicata filovia; Vista l'istanza 23 novembre 1954, ed allegata relazione con la quale la SOMETRA ha chiesto un'ulteriore proroga di 12 mesi e cioe' fino al 30 giugno 1955 del termine come sopra fissato per l'ultimazione dei suddetti lavori; Visto il rapporto 10 dicembre 1954, n. 15730, con il quale l'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per la Campania e Basilicata esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta sociale, riconoscendo che il mancato compimento dell'opera nel termine come sopra prorogato sia da imputare a causa di forza maggiore; Ritenuto che permangono tuttora i motivi che hanno determinato la concessione delle precedenti proroghe e che consistono nelle particolari difficolta' incontrate per la costruzione, in presenza del traffico ferroviario, del cavalcavia che sorpassa la linea ferroviaria statale Torre Annunziata-Nocera Inferiore - attualmente, peraltro, in gran parte costruito - e, sopratutto, nel mancato rilascio, fino ad oggi, dell'atto di assenso da parte dell'A.N.A.S. per l'impianto della filovia sul tratto della strada statale n. 18 che dal cavalcavia di Angri porta a Pompei; Ritenuto, pertanto, che i cennati motivi del mancato compimento dell'opera nei termini assegnati sono effettivamente da considerare dovuti a causa di forza maggiore e che, di conseguenza, mancano gli estremi per l'applicazione della penalita' prevista all'art. 7 dell'atto di concessione della filovia e che, inoltre, possa accogliersi l'istanza sociale di proroga per il richiesto periodo di dodici mesi e cioe' fino al 30 giugno 1955; Ritenuto che, giusta parere espresso dal Consiglio di Stato in caso analogo, l'istanza sociale di proroga, presentata il 23 novembre 1954, pur essendo posteriore di 5 mesi alla data del 30 giugno 1954 fissata nell'ultimo decreto di proroga per l'ultimazione dei lavori, puo' ritenersi presentata in termini in quanto si riallaccia alla precedente istanza 15 giugno 1953 diretta ad ottenere una proroga fino al 31 dicembre 1954, che e' stata, invece, accordata fino al 30 giugno 1954, e della quale si e' data comunicazione alla Societa' soltanto nell'ottobre 1954; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: Il termine utile per l'ultimazione dei lavori di inpianto del restante tratto Angri-Pompei (Santuario), della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario) in concessione alla S. p. A. Meridionale per Trasporti Pubblici (SOMETRA) viene fissato al 30 giugno 1955, senza applicazione della penale prevista all'art. 7 del relativo atto di concessione 11 marzo 1947, approvato e reso esecutorio con decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 474.

EINAUDI MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1955

Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 35. - CARLOMAGNO

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