DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1955, n. 520

Type DPR
Publication 1955-03-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 2 marzo 1953, n. 429;

Vista la legge 21 agosto 1954, n. 1008;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udita la Commissione parlamentare, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 2 marzo 1953, n. 429;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

CAPO PRIMO AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 1

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' costituito dalle seguenti Direzioni generali e Servizi: 1) Direzione generale degli affari generali e del personale; 2) Direzione generale dei rapporti di lavoro; 3) Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale; 4) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale; 5) Direzione generale della cooperazione; 6) Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti.

Art. 2

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: a) l'Ispettorato del lavoro; b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 3

Per le ispezioni, sia presso gli uffici centrali o periferici, sia presso gli enti vigilati, il Ministro si avvale dei funzionari dell'Amministrazione centrale, degli Ispettori centrali del lavoro e, ove occorra, dei funzionari dei ruoli periferici. Per le ispezioni presso gli uffici dell'Ispettorato dei lavoro e degli Uffici dei lavoro, ove non siano incaricati funzionari dell'Amministrazione centrale, si provvede con funzionari dei ruoli periferici rispettivi. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma l'incarico e' conferito, per periodi non superiori al biennio, con decreto del Ministro. L'incarico non puo' essere conferito allo stesso funzionario se non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico.

Art. 4

Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Amministrazione centrale sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B e C e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalita' stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti. Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A e' richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche. Per un'aliquota dei posti di gruppo A messi a concorso da determinarsi di volta in volta, puo' essere richiesto il possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale o della laurea in scienze statistiche ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica. Per le assunzioni nel ruolo di gruppo B e' richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale. Un'aliquota dei posti di gruppo B, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, puo' essere riservata a coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore, anche diverso da quello indicato nel comma precedente e che possiedano la conoscenza: a) o della stenografia; b) o dell'impiego degli impianti meccanografici. Per le suddette aliquote di posti, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, i candidati di cui alla lettera a) dovranno sostenere una prova scritta di stenografia, e quelli di cui alla lettera b) una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici. Per le assunzioni nel ruolo di gruppo C e' richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore. Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo C, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame puo' prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia o una prova sull'uso degli impianti meccanografici, a carattere pratico. Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno e' richiesto il possesso della licenza elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

Art. 5

Il posto di assistente per la vigilanza, di cui all'allegata tabella A, e' conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualita' necessarie per lo espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

CAPO SECONDO ISPETTORATO DEL LAVORO

Art. 6

L'Ispettorato del lavoro e' costituito: a) da Ispettorati regionali con sede in ogni capoluogo di Regione; b) da Ispettorati provinciali con sede in ogni capoluogo di Provincia che non sia anche capoluogo di Regione; c) da un Ispettorato medico centrale avente sede in Roma. Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali, svolgono direttamente su tutto il territorio della Regione quei compiti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale e, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali. Gli Ispettorati provinciali esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle che, a norma del precedente comma, saranno espressamente riservate agli Ispettorati regionali. L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 7, di proporre i criteri di massima per l'applicazione di esse, di dar parere sulle concessioni e disposizioni generali relative, di compiere ispezioni in accordo col capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di investigare sulle condizioni di igiene e di salubrita' del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti possa essere ad esso affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7

L'Ispettorato del lavoro ha il compito: a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque e' prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi; b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro; c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione esso deve vigilare; d) di vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali, assistenziali e igienico sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente; e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza, sociale; f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che piu' specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attivita' produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengalo demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunita' degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di Lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 623 del Codice penale. Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate ne' comunicato a terzi o ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso. Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda sino a L. 24.000.

Art. 8

Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli ispettori hanno facolta' di visitare in ogni parte, a qualunque ora; del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonche' i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi, dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze. Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalita' derivanti dalle contravvenzioni.

Art. 9

In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione e' affidata alla vigilanza dello Ispettorato, questo ha la facolta', ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.

Art. 10

Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'ispettorato provinciale competente, le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale. Contro tali disposizioni e' ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporta.

Art. 11

((

1.Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2.Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1974, N.30, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N. 114 ))

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composto: a) del direttore generale degli affari generali e del personale; b) del direttore generale dei rapporti di lavoro; c) del direttore generale della previdenza e della assistenza sociale; d) di cinque funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6°, appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 14

Alla direzione degli Ispettorati regionali e degli Ispettorati provinciali del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A dell'ISpettorato del lavoro, rispettivamente di grado non inferiore al 6° e al 7°. Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale del lavoro e' preposto un funzionario di ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°, provvisto della laurea in medicina.

Art. 15

Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, puo' assegnare al personale amministrativo dei gruppi A e B la qualifica ispettiva, e viceversa, con il conseguente cambiamento di funzioni; cosi' pure, in relazione alle funzioni esercitate, ed a domanda degli interessati, puo' assegnare agli ispettori regionali e provinciali di gruppo A la qualifica di ispettore centrale e viceversa. Le variazioni di cui al precedente comma non comportano variazioni di grado ne' corresponsione di particolari assegni.

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66))

Art. 17

Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Ispettorato del lavoro sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B, C e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalita' stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti. Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A e' richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: chimica industriale, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina, scienze agrarie, scienze politiche o scienze statistiche ed attuariali. L'assunzione del personale di gruppo A provvisto della laurea in chimica industriale, in ingegneria o in medicina e' effettuata ai posti di grado 10°. Per le assunzioni nel ruolo di gruppo B e' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore. Nei bandi di concorso per le assunzioni nei ruoli dei gruppi A e B, saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio ed alla categoria di personale, il diploma di laurea, per le assunzioni nel ruolo di gruppo A, ed il diploma di scuola media superiore, per le assunzioni nel ruolo di gruppo B. Per le assunzioni nel ruolo di gruppo C e' richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore. Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo C, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame puo' prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia a carattere pratico. Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno e richiesto il possesso della licenza elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

Art. 18

Nei concorsi per le assunzioni nel ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro, un quinto dei posti messi a concorso puo', col relativo bando, essere riservato al personale di gruppo B fornito di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione nel predetto ruolo di gruppo A.

Art. 19

Agli impiegati di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive, mediante concorso per esame da indire tra gli impiegati di grado 11° del medesimo ruolo, i quali abbiano conseguito qualifica di ottimo negli ultimi tre anni e non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive. Il programma di esame per il concorso e' stabilito dal relativo bando. L'attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il conseguente cambiamento di qualifica, ma non variazioni di grado o del posto in ruolo, ne' corresponsione di particolari assegni. Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e le mansioni ispettive conservano la qualifica stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni ai gradi superiori. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' revocare in ogni momento l'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive concessa a norma del presente articolo. La qualifica ispettiva non puo' essere attribuita ad oltre ottanta impiegati di gruppo C, complessivamente dei vari gradi.

Art. 20

Le promozioni al grado 9° del ruolo di gruppo A e quelle al grado 10° del ruolo di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro vengono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo e gruppo. Al grado 8° del ruolo di gruppo A si accede esclusivamente mediante esame di concorso tra i funzionari del gruppo A dei gradi 9°, 10° e 11°, forniti della anzianita' prevista dal regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482. Ai posti di grado 7° del ruolo di gruppo A accedono, con gli impiegati della carriera ispettiva, anche gli impiegati amministrativi. Le promozioni al grado 8° del ruolo di gruppo B sono effettuate a norma dell'art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, qualunque sia l'anzianita' di servizio nel grado 9°. Esse, pero', avvengono esclusivamente per merito comparativo.

Art. 21

Ai servizi di pulizia, di custodia e di fatica degli uffici dell'Ispettorato del lavoro puo' essere provveduto, oltre che con l'opera del personale subalterno, anche mediante contratto di appalto.

CAPO TERZO UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Art. 22

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