DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1955, n. 523

Type DPR
Publication 1955-05-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

La tabella di valutazione dei titoli e dei requisiti per i trasferimenti su domanda dei professori degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale, annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e' sostituita dalla tabella annessa al presente decreto e firmata dal Ministro proponente.

EINAUDI SCELBA - ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1955

Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 63. - CARLOMAGNO

all. 1 - art. 1

Tabella di valutazione dei titoli e dei requisiti ai fini dei trasferimenti su domanda dei professori degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale. I) ANZIANITA': per ogni anno di servizio di ruolo........... punti 1 II) MERITO: a) per ogni qualifica dell'ultimo quinquennio: ottimo................................................. " 3 valente................................................ " 2 b) libera docenza.......................................... " 3 c) per ogni premio ministeriale ottenuto a norma della leg- ge 31 luglio 1952, n. 1078............................. " 2 d) per ogni promozione per merito distinto................. " 3 e) per ogni idoneita in pubblici concorsi per esami, conse- guita dopo l'assunzione nel ruolo di attuale apparte- nenza a cattedra di grado pari o superiore (1)......... " 3 III) ESIGENZE DI FAMIGLIA (2): a) per ricongiungimento al coniuge che per ragione di uffi- cio, di professione e per altro motivo non possa allon- tanarsi dalla sede..................................... " 5 se il coniuge dipende dall'Amministrazione statale il punteggio e elevato a.................................. " 8 b) per ogni figlio minorenne............................... " 1 c) per l'istruzione dei figli, quando per essa occorra una determinata sede di studi (3).......................... " 4 d) per riunione con persone di famiglia inabili che non possono allontanarsi dalla propria residenza, totalmen- te o parzialmente a carico dell'aspirante e verso le quali egli sia tenuto per legge alla somministrazione degli alimenti (4)..................................... " 4 e) insegnanti nubili o vedove che desiderino convivere con la propria famiglia (genitori, fratelli o sorelle)..... " 2 f) Insegnanti vedovi, o vedove, con figli o invalidi di prima categoria, che desiderino convivere con la pro- pria famiglia (genitori fratelli o sorelle)............ " 4 IV) VALUTAZIONI SUPPLEMENTARI (5): a) invalidi di guerra o della lotta per la liberazione, o equiparati............................................. " 2 b) orfani o vedove di guerra o a causa della lotta per la liberazione, o equiparati.............................. " 2 c) combattenti o partigiani combattenti.................... " 2 d) perseguitati per motivi politici o di razza............. " 1 e) danneggiati di guerra................................... " 1 V) DETRAZIONI: a) per procedimento disciplinare dell'ultimo triennio - concluso con la punizione dell'ammonizione............. punti 2 b) per procedimento disciplinare dell'ultimo quinquennio - concluso con la punizione della censura................ " 4 c) per procedimento disciplinare degli ultimi otto anni - concluso con punizione superiore....................... " 8 (1) Per ogni tipo di concorso si tiene conto di una sola idoneita'. Sono considerati di grado superiore, rispetto alla scuola media, il ginnasio superiore e, rispetto alla scuola secondaria di avviamento professionale, il ginnasio superiore, la scuola tecnica e la scuola professionale femminile. (2) Le valutazioni di cui alle lettere a), b) e c) si sommano fra di loro quando concorrano nei confronti di una stessa persona; negli altri casi le esigenze di famiglia sono valutate rispetto ad una sola delle situazioni previste. (3) Per i figli maggiorenni la valutazione e' data solo se risulti che siano a carico, siano iscritti a corsi universitari e non abbiano superato il 26° anno di eta'. (4) Tale situazione dev'essere documentata con i seguenti certificati: a) certificato medico attestante l'inabilita' al lavoro della persona di famiglia e l'impossibilita' di allontanarsi dalla propria residenza; s'intende inabile la persona affetta da infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137. Se la persona di famiglia abbia compiuto 70 anni l'inabilita' si presume, e sara' quindi sufficiente a documentarla la presentazione del certificato di nascita, salvo sempre l'obbligo di presentare il certificato medico per attestare l'impossibilita' dell'allontanamento dall'attuale residenza; b) certificato da cui risulti che la persona di famiglia ha un reddito Inferiore a quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, modificato dall'art. 6, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212; c) certificato anagrafico dal quale risulti la mancanza di altri congiunti che siano tenuti in precedenza o in pari grado a fornire per legge gli alimenti alla persona di famiglia. (5) Le valutazioni supplementari sono attribuite a parita' del punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia di cui ai numeri I, Il e III della tabella. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione ERMINI

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