DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 545

Type DPR
Publication 1955-06-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti la domanda di riconoscimento giuridico dell'Ente e Fiera di Roma", con sede in Roma, e lo schema dello statuto approvato dagli Enti fondatori;

Ritenuta l'opportunita' della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alla finalita' che esso si propone ed ai mezzi di cui puo' disporre;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico

E' riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo denominato "Fiera di Roma", con sede in Roma. E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1955

Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 73. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 1

Statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Roma" Art. 1. E' costituito, con sede in Roma, l'Ente autonomo denominato "Fiera di Roma". L'Ente ha lo scopo di: a) organizzare l'impianto e l'esercizio in Roma di una fiera campionaria annuale, a carattere nazionale, con annesse mostre tecnico-professionali, scientifiche e del lavoro, dirette a favorire lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e del traffico; b) promuovere e intensificare i rapporti economici e le possibilita' di scambi interni fra le diverse economie del Nord e del Sud, sviluppando la funzione equilibratrice, che puo' dare un efficiente mercato fieristico struttura nazionale, collocato al centro geografico, economico, politico del Paese. L'Ente non ha fini speculativi e svolge attivita' di pubblico interesse.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 2

Art. 2. Sono "aderenti fondatori" dell'Ente e concorrono alla formazione del capitale di fondazione: a) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; b) il comune di Roma; c) l'Amministrazione provinciale di Roma; d) l'Associazione provinciale degli agricoltori di Roma; e) l'Ente provinciale per il turismo di Roma.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 3

Art. 3. Con deliberazione del Consiglio generale, puo' essere ammesso all'Ente quale "aderente sostenitore", qualunque ente, organizzazione, associazione o persona, che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a dieci milioni di lire, rateizzabile in non piu' di cinque anni. Con la stessa modalita', qualunque ente, organizzazione, associazione o persona puo' essere ammessa a partecipare all'Ente in qualita' di o aderente benemerito", mediante il versamento, una volta tanto, di una somma non inferiore a lire 500 mila.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 4

Art. 4. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dalle attivita' mobiliari ed immobiliari conferite dai fondatori o in qualsiasi altro modo acquisite in proprieta' dall'Ente; b) dalle quote conferite dagli aderenti sostenitori e benemeriti; c) da donazioni, lasciti, legati e contributi di terzi a fondo perduto.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 5

Art. 5. L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi, per i quali e' costituito, con il ricavato dell'esercizio della propria attivita', con i contributi di enti o persone e con le rendite patrimoniali.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 6

Art. 6. Organi dell'Ente sono: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 7

Art. 7. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dispone la esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quant'altro necessario, per assicurare la continuita' e la regolarita' della gestione dell'Ente. E' coadiuvato da un vice presidente, che lo sostituisce, ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento. Il vice presidente e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio generale, tra i cui componenti deve essere scelto. Il presidente e il vice presidente durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati. Le cariche predette sono gratuite.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 8

Art. 8. Il Consiglio generale e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed e' composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri: 1) cinque in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e precisamente: uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro, ed uno del Ministero dei trasporti; 2) tre in rappresentanza del comune di Roma; 3) due in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma; 4) tre in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; 5) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Roma; 6) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale agricoltori di Roma; 7) un rappresentante dei dirigenti di aziende; 8) quattro in rappresentanza uno per ciascuna delle seguenti categorie: commercianti, industriali, agricoltori ed artigiani; 9) due in rappresentanza dei lavoratori; 10) un rappresentante di ciascun aderente sostenitore di cui al primo comma dell'art. 3; 11) un rappresentante degli espositori. I membri di cui ai numeri da 1) a 7) e 10) sono designati dalle rispettive amministrazioni e organizzazioni. I membri di cui ai numeri 8) e 9) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra gli appartenenti alle rispettive categorie su temi proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale. Il membro di cui al numero 11) e' designato dal presidente dell'Ente, scelto da una terna di nomi, proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato alla ultima manifestazione. I consiglieri durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati. Essi prestano la loro opera gratuitamente. Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente, verranno rimborsate le spese per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio. In caso di vacanza di posti si procede alla sostituzione con le stesse modalita' prescritte per la nomina. La durata in carica del nuovo nominato sara' quella del membro cui e' succeduto. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, regola l'attivita' e delibera sulle azioni da svolgere, adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari. Spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziaria che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 9

Art. 9. Il Consiglio generale e' convocato dal presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno. Esso deve essere, inoltre, convocato qualora almeno un terzo dei suoi membri od il Collegio dei revisori dei conti, ne faccia richiesta scritta e motivata al presidente. Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima dalla data della riunione; nei casi urgenti il Consiglio puo' essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso. Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri; la seconda convocazione, che dovra' aver luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sara' valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Tutte le deliberazioni sia di prima, sia di seconda convocazione sono prese a maggioranza di voli dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta di far constare la validita' della seduta medesima. Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati e' redatto apposito verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 10

Art. 10. La Giunta esecutiva e' composta del presidente, del vice presidente e di cinque membri, dei quali uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma e uno tra i rappresentanti del comune di Roma, nominati dal Consiglio generale fra i propri componenti. La durata in carica della Giunta e' quella stessa del Consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti. La Giunta esecutiva provvede alla ordinaria amministrazione dell'Ente, secondo le direttive del Consiglio generale, nonche' al lavoro organizzativo, tecnico ed amministrativo dell'Ente stesso. Essa puo' adottare, nei casi di urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio generale, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza. La Giunta esecutiva e' convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente e, secondo la necessita', quando ne facciano domanda due membri. Le prestazioni del membri della Giunta esecutiva sono a titolo gratuito; ai componenti residenti fuori della sede dell'Ente verra' corrisposto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazioni ai lavori della Giunta. Per la validita' delle sedute occorre la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' ha prevalenza il voto di chi presiede la seduta. Per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 11

Art. 11. Il segretario generale e' nominato su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo. Egli e' il capo degli uffici e del personale e cura la osservanza e la esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 12

Art. 12. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, ed e' composto da cinque membri effettivi: a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente; b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) uno in rappresentanza del comune di Roma; d) uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma; e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma. Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplentino in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed uno in rappresentanza dei Ministero del tesoro. I revisori durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati. Essi assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato anno per anno dal Consiglio generale.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 13

Art. 13. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio a venire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale. Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti. Debbono, inoltre, essere sottoposti all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 14

Art. 14. Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno cosi' devolute: il 20% ad incremento del fondo di costituzione; il 70% alla riserva statutaria; il 10% a disposizione della Giunta esecutiva per fini assistenziali e benefici, nonche' per eventuali provvidenze a favore del personale.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 15

Art. 15. Il Ministro per l'industria e per il commercio, nel caso di impossibilita' di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarita', puo', nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, affidare l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominera' con proprio decreto, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 16

Art. 16. L'Ente puo' essere sciolto per deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica. L'Ente puo', altresi', essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilita' di raggiungere i propri fini e per motivi di interesse pubblico. In ogni caso il liquidatore e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. Il rendiconto finale del liquidatore e' soggetto alla approvazione dello stesso Ministro.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 17

Art. 17. In caso di scioglimento, il residuo netto del patrimonio, soddisfatti i creditori e rimborsate le quote ai fondatori, verra' con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, devoluto a finalita' di ordine culturale o assistenziale, con particolare riguardo alla citta' di Roma ed alla sua regione. Visto, il Ministro per industria e per il commercio VILLABRUNA

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