DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1955, n. 546

Type DPR
Publication 1955-06-06
Ultimo aggiornamento 1955-07-12
State In force
Source Normattiva
articles 2
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, ventimila graduati e militari di truppa in congedo delle varie Armi e Servizi dell'Esercito, delle classi 1929, 1930 e 1931, appartenenti ai Distretti militari dipendenti dal Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei graduati e militari di truppa da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

GRONCHI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1955

Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 72. - CARLOMAGNO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)