DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1955, n. 546
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, ventimila graduati e militari di truppa in congedo delle varie Armi e Servizi dell'Esercito, delle classi 1929, 1930 e 1931, appartenenti ai Distretti militari dipendenti dal Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei graduati e militari di truppa da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
GRONCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 72. - CARLOMAGNO
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