LEGGE 1 luglio 1955, n. 552
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1933, n. 1827, e dalle successive modificazioni, è estesa a tutto il personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e i decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo n chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1955 GRONCHI SCELBA - GAVA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO
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