DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 560
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872; con regi decreti 26 ottobre 1910, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942, 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio 1954, numero 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 27 gennaio 1955, n. 219 e 16 febbraio 1955, n. 136; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso. L'ordinamento del corso di perfezionamento in filologia classica, e' modificato nel modo seguente: Corso di perfezionamento in filologia classica Art. 59. - Alla Facolta' di lettere e filosofia e' annesso un corso di perfezionamento in filologia classica, che ha la durata di un anno. Al corso possono iscriversi i laureati in lettere. Art. 60. - Gli iscritti debbono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e superare, fra gli esami orali, tre esami delle seguenti materie: letteratura latina, letteratura greca, glottologia, filologia greco-latina, papirologia, paleografia classica. Negli esami orali i candidati debbono anche dar prova di saper leggere correntemente opere filologiche scritte in due lingue straniere scelte fra la francese, l'inglese e la tedesca. Art. 61. - Alla fine del corso i candidati debbono inoltre superare un esame scritto consistente nella versione di un passo di autore greco in latino. Art. 62. - Per conseguire il certificato di studio i candidati debbono infine presentare una dissertazione intorno a un argomento riferentesi a una delle materie insegnate nel corso. La discussione della dissertazione ha luogo davanti a una Commissione di sette membri, composta dal preside della Facolta', dai professori delle materie seguite nel corso e da altri componenti la Facolta'. Gli iscritti al corso debbono versare le tasse e sopprattasse e gli eventuali contributi che verranno stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', uditi il Senato accademico ed il Consiglio di Facolta'.
GRONCHI ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.