DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1955, n. 580

Type DPR
Publication 1955-05-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto Presidenziale 30 giugno 1954, numero 742;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 25 settembre 1953 tra l'Universita' degli studi e la Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna (B.B.B.), nonche' l'atto aggiuntivo in data 6 febbraio 1954 e l'atto aggiuntivo in data 21 febbraio 1955 stipulati in aggiunta, alla convenzione principale anzidetta tra gli Enti medesimi, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di chimica e tecnologia, dei prodotti ceramici in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano a cessare o diventino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

EINAUDI ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1955

Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 84. - CARLOMAGNO

Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia- art. 1

Convenzione tra l'Universita' e la Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna (B.B.B.) per la istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della chimica e tecnologia dei prodotti ceramici. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantatre (1953) oggi 25 (venticinque) del mese di settembre alle ore 11 in Bologna, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi, via Zamboni, 33; Davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio del fu Filippo nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e dei contratti in forma pubblica in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del R.G.U., approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pag. 445, vol. V della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori: prof. Paolo Dore fu Giovanni Battista e prof. Enrico Bassanelli di Paolo, entrambi residenti a Bologna, si sono personalmente costituiti i signori: avv. Giorgio Barbieri fu Augusto, nato e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto nella sua veste e qualita' di presidente della Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna (B.B.B.), debitamente e tempestivamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della Societa' stessa con deliberazione in data 14 aprile 1953 che in estratto autentico a ministero del notaio dott. Alessandro Gallerani di Bologna rep. n. 13162 in data 22 maggio 1953 si allega al presente atto sotto la lettera A) nonche' in proprio quale garante di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione dalla Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna; prof. Felice Battaglia fu Antonino, nato a Palmi (Reggio Calabria) e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Bologna e quindi quale legale rappresentante della medesima, debitamente e tempestivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Universita' nell'adunanza del 13 giugno 1953 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera B); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' io sottoscritto ufficiale rogante sono certo; Premesso che nell'ambito delle tecnologie speciali chimiche quelle che si riferiscono alla ceramica - nel campo continuamente estendentesi delle sue applicazioni tecniche ed artistiche - vanno assumendo importanza sempre crescente si' che da un canto esse hanno acquistato ben definita individualita' ed autonomia e d'altro canto caratteristiche di qualita' e costo della produzione industriale sono ormai strettamente legate al loro perfezionamento sulla base di accurata ed approfondita ricerca scientifco-tecnica; che l'insegnamento delle tecnologie ceramiche e la formazione di ingegneri in esse specializzati si sono largamente diffusi all'estero e particolarmente negli Stati Uniti d'America dove molte delle piu' importanti Facolta' di ingegneria hanno dipartimenti di ceramica cui si annette grande importanza e che nel campo didattico giungono a dare il dottorato in scienza ceramica, e nel campo scientifico-tecnico svolgono ricerche di primo piano nell'ambito della fisica, della diffusione e delle reazioni allo stato solido della plasticita', della chimica dei rivestimenti, ecc.; che presso l'istituto di chimica industriale ed applicata alla Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna e' gia' stato istituito un corso, di specializzazione in ingegneria ceramica e che d'altra parte Bologna si trova in posizione centrale rispetto alle regioni ove le industrie ceramiche italiane hanno maggior sviluppo; che la Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna e' venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di in posto di professore di ruolo per una cattedra di tecnologie speciali ceramiche presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna; che il sig. avv. Giorgio Barbieri si rende garante di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione verso la Universita' degli studi di Bologna da parte della succitata Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna, qualora questa comunque non ottemperasse ai pagamenti previsti e cio' su semplice richiesta dell'Universita' di Bologna: che il Consiglio dei professori della Facolta' di ingegneria, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle sedute i cui verbali in estratto, per copia conforme si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere c), d), b), hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze le proposte circa l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della chimica e tecnologia dei prodotti ceramici ed hanno di tale istituzione espresso vivo compiacimento. Tutto cio' premesso i detti signori della cui identita' personale e capacita' giuridica io sono certo, in esecuzione alla volonta' personale e della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Bologna sara' istituito in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di ingegneria ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato alla materia chimica e tecnologia dei prodotti ceramici.

Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia- art. 2

Art. 2. La Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna assume l'obbligazione di finanziare il posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente convenzione e a tal fine si impegna ed obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo, la somma corrispondente all'importo degli emolumenti tutti dovuti al professore che sara' nominato, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del professore di ruolo dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia - art. 3

Art. 3. L'Universita' degli studi di Bologna si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra indicate a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di chimica e tecnologia dei prodotti ceramici compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia - art. 4

Art. 4. La presente convenzione avra' vigore per dieci anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'universita' di Bologna del professore di ruolo di chimica e tecnologia dei prodotti ceramici e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle due parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia- art. 5

Art. 5. L'avv. Giorgio Barbieri in proprio, si rende garante di tutte le obbligazioni come sopra assunte con la presente convenzione dalla Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna verso l'Universita' degli studi di Bologna, nel senso che esso si sostituira' alla Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna qualora quest'ultima non ottemperasse al pagamento sopra previsto e cio' su semplice richiesta dell'Universita' di Bologna.

Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia- art. 6

Art. 6. Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata o comunque venissero meno i contributi in essa previsti, il posto di professore di ruolo di cui trattasi, dovra' intendersi senz'altro soppresso con ogni conseguenza di legge per il titolare del posto medesimo.

Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia- art. 7

Art. 7. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, sara' registrata in esenzione di tassa di registro o di bollo, a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), e viene redatta in quadruplice esemplare, di cui uno per la registrazione. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da ma datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. L'atto consta di quattro fogli scritti su nove pagine intere e alcune righe della decima da persona di mia fiducia. f.to Avv. Giorgio Barbieri quale presidente della S. A. Barbieri Burzi Bologna e anche in proprio quale garante avv. Giorgio Barbieri. f.to Felice Battaglia; f.to Paolo Dare, teste; f.to Enrico Bassanelli, teste; f.to Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogante.

Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia -Allegato A

ALLEGATO A) SOCIETA' ANONIMA BARBIERI BURZI BOLOGNA Verbale dell'adunanza del Consiglio del 14 aprile 1953 L'anno 1953 addi' martedi 14 aprile ad ore 10, presso la Sede sociale e' convocato il Consiglio di amministrazione col seguente Ordine del giorno: 1) Proposta di assunzione dell'onere del finanziamento di una cattedra di tecnologie chimiche speciali ceramiche: 2) Varie. Sono presenti: I consiglieri: rag. Vito Carpi, avv. Giorgio Barbieri, sig. Arrigo Grandi, nonche' i sindaci effettivi: avvocato Alfredo Cioffi, dott. rag. Renzo Remondini e avv. Giorgio Roffeni. Assume la presidenza il rag. Vito Carpi, il quale constatata la validita' della riunione a norma di legge e di statuto, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Funge da segretario l'avv. Giorgio Roffeni. Sull'oggetto primo dell'ordine del giorno, l'avv. Barbieri fa presente che ritiene sia del massimo interesse per le industrie ceramiche che venga creata una cattedra di tecnologie chimiche speciali ceramiche, a somiglianza di quanto da tempo avviene all'estero, specie negli Stati Uniti. In nessuna altra industria forse quanto nella nostra e' necessario tenersi aggiornati nel campo scientifico-sperimentale, affinche' la produzione risulti sempre adeguata agli sviluppi scientifici che vanno ovunque realizzandosi. Ritiene altresi', l'avv. Barbieri, che rappresenti una affermazione della nostra Societa' il fatto che l'iniziativa parta da noi e ne risulti con cio' largamente compensato l'onere che dovremo all'uopo assumerci, considerando che assumendoci in tale iniziativa, la cattedra rimarrebbe presso la nostra citta', acquisendo cosi' l'istituzione nei suoi futuri e certi sviluppi. Cio' premesso, l'avv. Barbieri propone che la Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna si assuma il carico conseguente all'istituzione di una cattedra di tecnologie chimiche speciali ceramiche presso la-Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna e piu' precisamente si assuma l'obbligazione di finanziare il posto di professore di ruolo per la cattedra anzidetta, obbligandosi a corrispondere annualmente all'Universita' di Bologna, nelle forme e con le modalita' che saranno richieste dalla Universita' stessa, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo per un periodo di anni dieci, la somma corrispondente all'importo degli emolumenti tutti dovuti al professore che sara' nominato, compresi gli oneri fiscali relativi, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del professore di ruolo dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. Posto ai voti la suddetta testuale proposta dell'avv. Barbieri, col parere dell'intero Collegio sindacale, essa viene dai consiglieri approvata al unanimita'. Conseguentemente il Consiglio da' mandato all'avv. Giorgio Barbieri di sottoscrivere all'uopo l'eventuale convenzione con l'Universita' degli studi di Bologna a nome e per conto della Societa' per azioni Barbieri Burzi Bologna (B.B.B.) accettando le condizioni e le forme, che saranno richieste e che egli, discrezionalmente, considerera' convenienti e opportune. Sulle varie nulla risulta da discutere e pertanto la riunione viene tolta essendo le ore 11,30 previa lettura di approvazione del presente verbale redatto seduta stante. Il presidente: f.to rag. Vito Carpi Il segretario: f.to avv. Giorgio Roffeni N. 13162 di rep. not. L'anno 1953 (millenovecentocinquantatre) in questo giorno di venerdi 22 (ventidue) dei mese di maggio in Bologna, via Farini n. 4. Certifico io sottoscritto dott. Alessandro Gallerani notaio iscritto nei ruolo del distretto notarile di Bologna, con residenza in questa citta', essere il sopra riportato estratto conforme al suo originale esistente a pagina 121-122 del libro verbali Consiglio di amministrazione della Societa' per azioni Barbieri Burzi con sede in Bologna, con un capitale sociale di lire 48 milioni, libro bollato dall'Ufficio bollo di Bologna il 2 aprile 1926, vistato il 7 aprile 1926 dal cancelliere capo del Tribunale di Bologna sig. Pavia al n. 1506, vidimato nei 38 fogli di cui si compone l'8 aprile 1926 dal cancelliere delegato f.to Pavia. Si rilascia a richiesta della Societa' interessata. f.to Avv. Alessandro Gallerani, notaio.

Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia Allegato B-art. 1

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