DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 592
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Oltre che negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, al personale femminile coniugato competono le quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, per la prole minorenne a carico, quando il marito disoccupato non fruisca di prestazioni ordinarie o straordinarie dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sia sprovvisto di risorse economiche a qualsiasi titolo per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia. Se il marito disoccupato e' provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementari dell'indennita' di carovita soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui mantenimento Le risorse stesse non bastino. A tal fine si applicano le disposizioni dell'art. 3, ultimo comma, del citato decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.
Art. 2
E' da considerare disoccupato, ai fini dell'applicazione del precedente art. 1, il marito della dipendente che appartenga ad una delle categorie indicate ai punti 1 e 2 dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e risulti iscritto nelle liste di collocamento presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione o organi dipendenti della circoscrizione nella quale gli interessati hanno la propria residenza. Ai fini di quanto previsto dal presente regolamento, lo stato di disoccupazione decorre dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento.
Art. 3
Per avere titolo alla concessione delle quote complementari per la prole minorenne, la dipendente deve esibire i seguenti documenti, unitamente a domanda scritta in cui dichiari, sotto la propria personale responsabilita', che la condizione del marito risultante dalla documentazione allegata risponde al vero e che quest'ultimo non gode di altri redditi all'infuori di quelli indicati: a) stato di famiglia - di data non anteriore a mesi tre da quella di presentazione - con l'indicazione della qualifica professionale del marito; b) certificato rilasciato dal competente Ufficio di collocamento dal quale risulti lo stato attuale di disoccupazione del marito e la relativa decorrenza. Detto certificato va rinnovato ogni tre mesi, sotto pena di decadenza; c) certificato rilasciato dai competenti organi dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale comprovante che il marito non percepisce sussidi di disoccupazione e che non ha diritto a percepirne per lo stato di disoccupazione in atto. In caso contrario detto certificato dovra' indicare la misura lorda giornaliera del sussidio in godimento ed il termine di scadenza di tale beneficio; d) certificati degli Uffici distrettuali delle imposte dirette della circoscrizione dove il marito disoccupato risiede e di quella di origine comprovante la mancanza di redditi, o, in caso contrario, la natura dei redditi stessi ed il loro valore imponibile accertato. Ad integrazione di cio', l'Amministrazione interessata avra' cura di accertare, tramite i carabinieri o l'ufficio di pubblica sicurezza che il marito disoccupato della dipendente versa effettivamente in tale condizione, non esplicando nessuna attivita', saltuaria o continuativa, in proprio o sotto terzi suscettibile di reddito per l'interessato. Tali accertamenti dovranno ripetersi almeno i sei mesi.
Art. 4
Le quote complementari di cui ai precedenti articoli non possono essere corrisposte per un periodo superiore ad anni due; la corresponsione non puo' ripetersi se non sia trascorso almeno un anno dal compimento del periodo suddetto.
Art. 5
La dipendente che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari e dalla denunzia ai fini delle sanzioni penali previste dalla legge, nella perdita, per la durata non inferiore a sei mesi, del godimento della indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari. Il comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui, essendosi verificate modifiche allo stato patrimoniale del marito, la dipendente ometta di provvedere all'aggiornamento della dichiarazione gia' prodotta.
GRONCHI SCELBA - GAVA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 116. - CARLOMAGNO
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