DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 610
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze 2 maggio, 29 e 30 giugno, 15, 16 e 22 settembre 1946, con le quali la maggioranza dei contribuenti della frazione Mattinata del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) ha chiesto che la frazione medesima sia distaccata dal comune di Monte Sant'Angelo e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Mattinata;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo in data 22 settembre 1947, n. 53, e 11 aprile 1953, n. 2, della Deputazione provinciale in data 4 novembre 1947, n. 1511, e del Consiglio provinciale di Foggia in data 19 agosto 1953, n. 39, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
La frazione Mattinata e' distaccata dal comune di Monte Sant'Angelo e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Mattinata e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse ai presente decreto.
Art. 2
Il Prefetto di Foggia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Monte Sant'Angelo ed il costituito comune di Mattinata, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Monte Sant'Angelo. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Monte Sant'Angelo, che sara' inquadrato negli organici del comune di Mattinata, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
GRONCHI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 153. - E. GRECO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.