DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 622
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423; e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751, e 26 ottobre 1954, n. 1207;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di:
"Politica economica e finanziaria".
Art. 11 , relativo al corso di laurea in giurisprudenza. - Agli insegnamenti cui e' propedeutico quello di: "Istituzioni di diritto privato" indicati nella lettera b) va aggiunta la e medicina legale e delle assicurazioni"; agli insegnamenti cui, e' propedeutico quello di "economia politica", indicati nella lett. d) vanno aggiunti quelli di "diritto commerciale" e di "politica economica e finanziaria".
Vengono poi aggiunti i seguenti nuovi commi:
diritto internazionale per il diritto coloniale;
diritto penale per la procedura penale e la medicina legale e delle assicurazioni;
diritto costituzionale per il diritto amministrativo.
Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di e scienza delle finanze".
Art. 17. - E' modificato come segue:
Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto privato per il diritto del lavoro e la filosofia del diritto; b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto amministrativo, per il diritto costituzionale italiano e comparato, per la contabilita' di Stato e per il diritto del lavoro;
economia politica per la scienza delle finanze.
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:
27) Etruscologia ed archeologia italica.
Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare;
Fisica terrestre;
Spettroscopia".
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare;
Fisica terrestre".
Art. 46. - La disposizione "Le esercitazioni di fisica (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno" e' abrogata.
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare;
Fisica terrestre;
Onde elettromagnetiche;
Calcolo delle probabilita';
Topologia;
Matematiche superiori;
Teoria delle funzioni".
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare;
Onde elettromagnetiche;
Calcolo delle probabilita';
Topologia;
Matematiche superiori".
Art. 52. - Vengono soppressi il sesto e l'ultimo comma.
Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare;
Fisica terrestre;
Spettroscopia;
Onde elettromagnetiche;
Calcolo delle probabilita';
Topologia;
Matematiche superiori".
Art. 55. - Vengono soppressi il quinto e l'ultimo comma.
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:
"Genetica;
Biologia marina".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 1955
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli DE PIETRO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423; e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751, e 26 ottobre 1954, n. 1207; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Politica economica e finanziaria". Art. 11, relativo al corso di laurea in giurisprudenza. - Agli insegnamenti cui e' propedeutico quello di: "Istituzioni di diritto privato" indicati nella lettera b) va aggiunta la e medicina legale e delle assicurazioni"; agli insegnamenti cui, e' propedeutico quello di "economia politica", indicati nella lett. d) vanno aggiunti quelli di "diritto commerciale" e di "politica economica e finanziaria". Vengono poi aggiunti i seguenti nuovi commi: e) diritto internazionale per il diritto coloniale; f) diritto penale per la procedura penale e la medicina legale e delle assicurazioni; g) diritto costituzionale per il diritto amministrativo. Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di e scienza delle finanze". Art. 17. - E' modificato come segue: Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto privato per il diritto del lavoro e la filosofia del diritto; b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto amministrativo, per il diritto costituzionale italiano e comparato, per la contabilita' di Stato e per il diritto del lavoro; c) economia politica per la scienza delle finanze. Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: 27) Etruscologia ed archeologia italica. Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: "Fisica nucleare; Fisica terrestre; Spettroscopia". Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: "Fisica nucleare; Fisica terrestre". Art. 46. - La disposizione "Le esercitazioni di fisica (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno" e' abrogata. Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: "Fisica nucleare; Fisica terrestre; Onde elettromagnetiche; Calcolo delle probabilita'; Topologia; Matematiche superiori; Teoria delle funzioni". Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di: "Fisica nucleare; Onde elettromagnetiche; Calcolo delle probabilita'; Topologia; Matematiche superiori". Art. 52. - Vengono soppressi il sesto e l'ultimo comma. Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di: "Fisica nucleare; Fisica terrestre; Spettroscopia; Onde elettromagnetiche; Calcolo delle probabilita'; Topologia; Matematiche superiori". Art. 55. - Vengono soppressi il quinto e l'ultimo comma. Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: "Genetica; Biologia marina".
EINAUDI ERMINI
Visto, il Guardasigilli DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
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