LEGGE 28 giugno 1955, n. 635

Type Legge
Publication 1955-06-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

GRONCHI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - MEDICI - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Convenzione-art. 1

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA desiderosi di concludere una Convenzione per meglio regolare il traffico di frontiera ed il pascolo tra i due Paesi, hanno nominato, a tale scopo, quali loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il dott. Ettore SPALLAZZI, Direttore generale delle Dogane ed Imposte Indirette IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA il signor Ernest WIDMER, Direttore generale delle Dogane i quali, dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti nella buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1. Disposizioni generali Sono considerate "Zone di frontiera", ai sensi della presente Convenzione, le due strisce di territorio situato ai due lati del confine comune. L'estensione di ciascuna di dette "Zone" sara' approssimativamente di dieci chilometri, salvo casi eccezionali, giustificati da esigenze locali, in cui le due Parti Contraenti potranno fissare l'estensione della zona anche oltre i dieci chilometri. Gli elenchi dei Comuni o frazioni di Comuni che sono compresi nelle predette zone figurano all'Annesso I. Sono considerati come "frontalieri", ai sensi della presente Convenzione, le persone che abitano nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che si rechino frequentemente, per la loro attivita', abituale, per i loro interessi particolari o per motivi familiari permanenti, nella zona frontiera limitrofa. Salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, e' considerato "traffico di frontiera" il traffico di importazione e di esportazione (definitiva o temporanea) svolgentesi tra le suddette due zone, limitrofe e contigue, in quanto si tratti di scambi esclusivamente effettuati dai relativi abitanti per i bisogni normali delle proprie, singole economie domestiche, o per la coltivazione e conduzione dei loro terreni. La circolazione delle persone nel predetto traffico di frontiera e', ai fini delle norme di polizia, regolata dagli accordi speciali, su tale materia, conclusi fra i due Paesi. In linea generale, la frontiera non puo' essere attraversata che dalle persone munite di "documento ufficiale di identita'" previsto negli accordi predetti (passaporto, tessera di frontiera e lasciapassare) e a condizione che il passaggio avvenga per le vie doganali permesse e nelle ore di servizio. Tuttavia, il solo possesso del "documento ufficiale di identita'", rilasciato dalle Autorita' di polizia ai sensi degli accordi speciali sulla circolazione delle persone nel traffico di frontiera, non da' diritto alle facilitazioni doganali previste dalla presente Convenzione, rimanendo queste tassativamente subordinate alla specifica condizione che il titolare del documento sia "frontaliere" come sopra indicato. La Autorita' doganali dei due Paesi fisseranno di comune accordo il sistema e le modalita' da adottare per garantire l'osservanza delle su esposte condizioni e si adopreranno per far concordare, fin dove possibile, i punti di passaggio, le attribuzioni e gli orari dei rispettivi uffici corrispondenti, favorendo, inoltre, l'istituzione di questi ultimi in prossimita' della frontiera.

Convenzione-art. 2

Art. 2. Traffico agricolo e forestale I. I "frontalieri" che abbiano le loro aziende agricole e forestali nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che curino personalmente, come proprietari, affittuari o usufruttuari la coltivazione o lo sfruttamento forestale di terreni situati nella contigua zona di frontiera dell'altro Stato, come pure le persone di loro famiglia ed i loro dipendenti, potranno condurre o trasportare - in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa o imposta - dalle loro abitazioni od aziende ai predetti terreni e viceversa: a) gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo giornaliero; b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nei lavori agricoli e forestali, compresi i loro accessori, i carburanti, i lubrificanti e quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine e dei veicoli. Per quanto concerne i carburanti l'esenzione e' tuttavia limitata alla quantita' contenuta nel serbatoio normale, comunicante direttamente con il motore; c) i concimi di ogni specie, i prodotti per la difesa delle piante, le sementi, le pianticelle e le piante da rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la manutenzione degli edifici esistenti su questi terreni; d) i viveri e le bevande (escluse quelle alcooliche, ad eccezione del vino, sidro e birra) occorrenti per il nutrimento degli operai durante il periodo dei lavori; e) i foraggi necessari per il mantenimento degli animali durante il periodo stesso. Al termine del pascolo o dei lavori, gli animali, gli attrezzi, le macchine ed i veicoli, come pure, i foraggi, i carburanti contenuti nel serbatoio normale come sopra specificato, i lubrificanti, i concimi, le sementi e tutti gli altri materiali sopravanzati, dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera. Non sara' pero' richiesto il deposito di una cauzione, salvo dovessero esistere fondati sospetti di abusi. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero, gli uffici adotteranno Le sole misure di vigilanza atte ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite nell'art. 6. II. Godranno parimenti della franchigia da ogni diritto di entrata o di uscita e da ogni altra tassa o imposta: a) i prodotti greggi agricoli e forestali (ad eccezione dei prodotti greggi dei vigneti e di quelli della coltivazione del tabacco) ottenuti dai terreni di cui al predetto paragrafo I e trasportati nell'altra zona dai proprietari, affittuari, usufruttuari o da persone della loro famiglia o dai loro dipendenti. I prodotti greggi sono quelli che non hanno subito altra manipolazione all'infuori di quella richiesta per la loro raccolta e il loro trasporto; b) i prodotti ottenuti dagli animali durante il loro soggiorno su questi terreni, compresi i loro nati; c) le spoglie (carne, pelle e ossa) degli animali sinistrati o abbattuti per necessita' durante il pascolo e il lavoro in una delle due zone, quando queste spoglie sono spedite al loro proprietario. III. Per i beni stabili intersecati dalla linea doganale e' concessa la franchigia da ogni diritto doganale e da ogni altra tassa od imposta ai "prodotti dell'economia agricola e forestale", compresi i prodotti dell'allevamento del bestiame e della viticoltura (non escluso il vino), derivanti dalla lavorazione dei prodotti greggi ottenuti dai terreni costituenti i beni suddetti e che, estratti da uno stabile della casa di abitazione o di conduzione, sito in una zona, vengano trasportati ad altro stabile, sito nell'altra zona, ma formante parte del medesimo complesso di fabbricati rurali di esercizio. Saranno presi accordi tra le due dogane per regolare l'attuazione pratica di questa concessione. IV. Quando ne sia riconosciuta la necessita', le operazioni previste dal presente articolo potranno, eccezionalmente, effettuarsi anche per vie non doganali, a condizione che ne sia fatta tempestiva richiesta agli uffici doganali competenti e questi ne abbiano data speciale autorizzazione. In questi casi, il ritorno degli animali, attrezzi, veicoli e macchine deve avvenire nel termine fissato dagli uffici doganali. V. Le facilitazioni previste da questo articolo saranno concesse soltanto nelle stagioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono eseguiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti nonche' al trasporto dei medesimi. I frontalieri che intendono usufruirne dovranno presentare ogni anno alla dogana del proprio Stato un certificato dell'Autorita' comunale competente dell'altra zona, dal quale risulti l'ubicazione dei fondi, la loro estensione ed il genere delle culture. I certificati dovranno essere rilasciati gratuitamente. I frontalieri dovranno ugualmente indicare il raccolto presunto. Nel caso di variazione alla situazione indicata nel certificato o alla indicazione del raccolto, i dati dovranno essere aggiornati. Il certificato dell'Autorita' comunale competente e la indicazione del raccolto presunto, in doppio esemplare per le due dogane interessate, dovranno essere redatti sul documento ufficiale (recto e verso) di cui all'Annesso II. Le due dogane, riscontrate esatte le indicazioni fornite, convalideranno detto documento come giustificativo per usufruire le facilitazioni previste nel presente articolo e ne tratterranno ciascuna un esemplare. Se del caso, potranno essere istituite commissioni per la stima dei raccolti, la cui composizione e funzionamento saranno determinati dalla Commissione mista permanente per il traffico di frontiera, di cui al successivo art. 12. VI. Le disposizioni di questo articolo si applicano, sotto le stesse condizioni, anche agli Enti morali che non esercitano a titolo principale un'attivita' commerciale o industriale, ai Comuni, alle Province od ai Cantoni delle due zone di frontiera.

Convenzione-art. 3

Art. 3. Facilitazioni speciali In quanto ne sia riconosciuta la necessita', in relazione alle condizioni locali, potra' essere concessa la esenzione doganale per le seguenti merci, provenienti da una delle due zone di frontiera, quando siano importate nell'altra zona per essere esclusivamente destinate ai bisogni domestici della persona che le importa: a) fieno, paglia (anche tritata), erba per foraggio, frasche e materie per lettiera; b) piante vive, muschio, giunchi, steli di canapa e di lino; c) legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba; d) ceneraccio, concimi di ogni specie, residui della fabbricazione dell'alcool e della birra, vinacce esaurite, spazzature ed altri simili residui e cascami; e) pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, argille, pietra da calce e calce viva. La Commissione mista permanente prevista dall'articolo 12 stabilira' per quali delle merci suindicate e per quali quantitativi dovra' essere concessa l'esenzione, nonche', per quali varchi di confine esse dovranno essere trasportate. Le dogane avranno sempre facolta' di adottare le misure che si rendessero necessarie per evitare abusi.

Convenzione-art. 4

Art. 4. Importazioni ed esportazioni definitive Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione doganale: a) i generi alimentari e le bevande comuni, nei limiti ammessi dalle disposizioni autonome dei due Paesi, che gli abitanti di una delle zone di frontiera importano dall'altra zona, personalmente e non piu' di una volta al giorno, per i bisogni della propria economia domestica e non per farne commercio; b) la provvista di viveri, non eccedenti il fabbisogno giornaliero, che gli abitanti della zona di frontiera, addetti a lavori nell'altra zona, portano seco per il proprio sostentamento o che viene ad essi portata da persona appartenente al loro complesso familiare. Questa facilitazione non e' applicabile alle bevande alcooliche. E' tuttavia fatta eccezione per il vino, il sidro e la birra; c) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici, abitanti in una delle zone di frontiera, portano seco in quantita' normali per l'immediato uso o consumo nell'altra zona. I medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti, sopravanzati, dovranno essere riesportati; d) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle due zone di frontiera vanno a prendere, su ricetta di medici e di veterinari ed in piccole dosi, rispondenti ai singoli casi di malattia, in farmacie dell'altra zona cui sia necessario far ricorso in relazione alle condizioni locali. Nei limiti suindicati, non sara' necessario presentare la ricetta medica, quando si tratti di prodotti semplici o di preparazioni chimiche e farmaceutiche ben note recanti sull'involucro chiara ed esatta la propria denominazione, delle quali sia ammessa l'importazione e la vendita al minuto, senza ricetta medica, nello Stato nel quale deve farsene consumo. Per necessita' locale s'intende l'impossibilita' pratica, puramente materiale, di ricorrere alla propria zona di frontiera, con esclusione di ogni criterio di preferenza personale o di ogni considerazione di ordine pecuniario; e) le bare e le urne funerarie, contenenti i resti di persone decedute, le corone mortuarie e gli oggetti analoghi destinati all'ornamento delle dette bare ed urne; i materiali e oggetti destinati alla manutenzione e all'ornamento delle sepolture dei parenti dei frontalieri; f) i fiori, foglie, erbe, naturali o artificiali, anche legate in festoni, ghirlande, mazzi, ecc. che gli abitanti di una delle zone portano personalmente nell'altra zona in occasione di feste familiari o solennita' religiose, senza scopo di farne commercio.

Convenzione-art. 5

Art. 5. Importazioni ed esportazioni temporanee Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti di una delle zone di frontiera e siano condotti o trasportati nell'altra zona per gli scopi rispettivamente indicati e nell'esclusivo loro interesse: a) gli animali da lavoro, le macchine, gli strumenti e gli attrezzi destinati ad essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli e forestali, in relazione alle condizioni locali; b) gli animali di ogni specie, per il pascolo giornaliero, per la monta, per essere sottoposti a trattamento veterinario, castrati, ferrati o pesati; c) i cereali, i legumi, le castagne, i semi ed i frutti oleosi, la canapa, il lino, le pelli, le cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere macinati, spremuti, sgranati, battuti, conciati, pressati od essere sottoposti ad altro trattamento; il legname rozzo per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi; in quanto tutto cio' serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie od altri opifici situati nell'altra zona. I prodotti ottenuti dovranno essere riesportati o reimportati nella quantita' corrispondente agli usuali rendimenti e dalle stesse persone che hanno effettuato l'operazione di importazione o di esportazione temporanea delle materie greggie. I sottoprodotti, come pure i cascami, se soggetti a diritti doganali, dovranno essere riesportati o sdoganati. Le quantita' da ammettersi in franchigia potranno, occorrendo, essere fissate di comune accordo fra le Amministrazioni doganali dei due Paesi; d) le macchine, gli strumenti e gli attrezzi per lavori agricoli e forestali, gli apparecchi ed altri oggetti di uso casalingo o personale, per essere modificati o riparati ed i tessuti in genere, per essere confezionati in vestiti, sempreche' questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali come gia' precisato all'art. 4, lettera d); e) gli strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; gli oggetti del culto portati dai sacerdoti o dai loro assistenti, per la celebrazione di cerimonie religiose; gli strumenti destinati a ricerche scientifiche o a lavori artistici; gli attrezzi e gli utensili portati dagli operai per l'esercizio del loro mestiere; f) le armi da caccia con il numero di relative cartucce consentito dalle disposizioni autonome di ciascun Paese, gli attrezzi per la caccia e per la pesca, purche' i loro detentori siano muniti di regolare licenza, nonche' gli attrezzi sportivi in genere; g) i veicoli (e per quelli a motore sotto riserva delle norme di cui agli accordi speciali sul traffico stradale e la circolazione degli autoveicoli conclusi tra i due Paesi), gli animali da tiro, le cavalcature e gli animali da soma che passano il confine per trasportare persone e merci dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli nonche' ai foraggi necessari al mantenimento degli animali. I foraggi non utilizzati devono essere reimportati; h) i mobili, le masserizie e le suppellettili di casa, gli strumenti e gli utensili - il tutto usato - che gli abitanti di una delle zone introducono nell'altra zona per l'uso personale durante il loro temporaneo soggiorno; i) le merci, ad eccezione delle derrate alimentari e delle bevande, importate od esportata per tentarne la vendita, compresi i prodotti che gli artigiani, nonche' i lavoratori salariati a domicilio, abitanti in una delle zone di frontiera, portano o trasportano personalmente, per venderli, sui mercati od alle fiere dell'altra zona. I prodotti portati ai mercati o alle fiere, invenduti, devono essere ritornati alla zona di provenienza ed i diritti di entrata e di uscita afferenti agli oggetti venduti, devono essere liquidati subito dopo la chiusura dell'ultimo mercato o dell'ultima fiera visitata. Le dogane avranno facolta' di prescrivere prelevamenti di campioni, applicazione di contrassegni, presentazione di disegni e fotografie ed esigere che la riesportazione o la reimportazione degli oggetti sopra indicati sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione di persona di fiducia. Il termine per il ritorno in franchigia nella zona di provenienza deve essere quello strettamente necessario alla esecuzione dei lavori e, di regola, non dovra' superare i sei mesi. Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che ripetutamente passano il confine, potranno essere rilasciati documenti doganali con validita' fino ad un anno. Di regola, non sara' richiesta cauzione, ne' altra formalita' doganale, nei casi contemplati dalla lettera e).

Convenzione-art. 6

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