DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1955, n. 637

Type DPR
Publication 1955-06-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296;

Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico summenzionato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le tabelle organiche e di trattamento economico per stipendi, salari ed aumenti periodici, stabilite dal regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, allegato I, II-b e III-b, per il personale amministrativo, di assistenza e subalterno degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse al presente decreto, che saranno vistate dai Ministri per l'interno e per il tesoro. Mediante apposito regolamento, da deliberarsi dall'Amministrazione degli istituti suddetti e da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere della speciale Commissione di tutela di cui all'art. 5 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, gli assegni di attivita' a qualsiasi altro titolo, il trattamento di quiescenza e ogni altra norma attinente al rapporto d'impiego del personale di cui al precedente comma. Con lo stesso regolamento saranno, altresi', stabilita le disposizioni di carattere transitorio dirette a disciplinare il collocamento negli organici previsti dalle tabelle annesse al presente decreto del personale di ruolo in servizio presso gli Istituti fisioterapici ospitalieri, nonche' il conferimento, nella prima formazione degli organici medesimi, dei posti disponibili, dopo effettuato il collocamento del personale suddetto, e l'avanzamento nei singoli gradi di ciascun ruolo.

Art. 2

Gli articoli 2, 3, 15, 16, 19, 20 e 21 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, nonche' le parole: (e tecnici in genere" contenute negli articoli 4, primo comma, 5, primo comma, e 9 sono soppressi. Le disposizioni dell'art. 10 del regio decreto suddetto conservano la loro efficacia Limitatamente al personale sanitario ivi contemplato.

GRONCHI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1955

Atti del Governo, registro 52, foglio n. 36. - E. GRECO

Tabella A

TABELLA A Ruoli organici del personale amministrativo, di assistenza e subalterno ((Parte di provvedimento in formato grafico))

Tabella B

TABELLA B Ruolo del personale salariato permanente ((Parte di provvedimento in formato grafico))

Tabella C

TABELLA C Trattamento economico del personale amministrativo di assistenza e subalterno ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212 ((Parte di provvedimento in formato grafico))

Tabella D

TABELLA D Paghe giornaliere e classi di paga del personale salariato permanente ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212 ((Parte di provvedimento in formato grafico))

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