LEGGE 4 agosto 1955, n. 683
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è modificato come segue: "Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000 e 2000 di esse". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO
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