LEGGE 4 agosto 1955, n. 686
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi è equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari, ad ogni effetto di legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - ROMITA - VANONI - TAMBRONI - ANDREOTTI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO
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