DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 695
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n; 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422 e 5 luglio 1955, n. 548, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di sospendere i dazi sui macchinari e sulle attrezzature destinati alla coltivazione delle ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
E' sospesa l'applicazione del dazio di importazione per i sottoindicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti, che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali ligniti, di energia elettrica nell'ambito del bacino minerario: ex 898 - tubi di acciaio legato per pressioni non inferiori alle 40 ata e temperature non inferiori ai 150° C; ex 901 - raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc., per i tubi di acciaio sopra descritti; ex 1042 - caldaie a vapore multitubolari ad alta pressione, capaci di produrre almeno 220 Tn, di vapore all'ora, a non meno di 80 ata e 450 °C, e loro parti (corpi cilindrici, ecc.); ex 1043 - apparecchi ausiliari ed accessori delle caldaie sopra descritte (apparecchi di pulitura, recupero gas, epurazione e trattamento acqua caldaia, disaeramento acque alimentazione e simili, surriscaldatori, riscaldatori di acqua e di aria, economizzatori, condensatori, accumulatori di vapore, apparecchi e scambiatori di calore per riscaldare ed evaporare acqua destinata alla alimentazione delle caldaie e simili); ex 1046 - turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore a 80 mila HP, per vapore a pressione non inferiore ad 80 ata e temperatura di almeno 450° C alla ammissione; ex 1059 - elettropompe per alimentazione caldaie con non meno di 220 Tn. di acqua all'ora a piu' di 150° C - 80 ata; ex 1062 - parti staccate delle turbine sopra descritte (pale, palette, rotori, regolatori di pressione, guarnizioni per tubazioni di vapore o acqua); ex 1063 - ventilatori centrifughi per tiraggio forzato e indotto per le caldaie sopra descritte; ex 1068 bruciatori misti a combustibili liquidi ed a lignite polverizzata, per le caldaie sopra descritte; ex 1142 - trasportatori meccanici a nastro di gomma, scomponibili; ex 1147-d - macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno (escavatori meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 1000 kW. per quelli destinati all'escavazione della terra, e di non meno 300 kW. per quelli destinati all'escavazione della lignite, anche muniti di spanditori per terra, meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 300 kW., di tramoggie semoventi su binario, di trasportatori per terra, meccanici a nastro, su carri semoventi, girevoli, azionati da motori elettrici della potenza non inferiore a 50 kW.); ex 1148 - macchine speciali per frantumazione e polverizzazione di lignite contenente elevata umidita' (50%) ed alta percentuale (8%) di corpi estranei; ex 1171 - alternatori elettrici trifasi, muniti di rotori senza polisalienti, di potenza di targa superiore a 65.000 kW., da accoppiare a turbine a vapore; ex 1178 - apparecchi automatici di regolazione (di intensita', di tensione, termostatici e simili) per gli alternatori sopra descritti; ex 1197, ex 1283 - precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi; apparecchiature e complessi per la regolazione, la protezione, il controllo ed il comando del funzionamento termico e meccanico di caldaie e di turbo-alternatori di potenza non inferiore a 65.000 kW.; ex 1210 - locomotive ferroviarie, a scartamento in uso per le Ferrovie dello Stato, azionate da gruppi Diesel elettrici; ex 1218-a-2 - trattori a cingoli, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 7000 cmc.; ex 1284 - apparecchi elettrici di misura e di registrazione e loro parti, da montare sulle apparecchiature e sui complessi per la regolazione, ecc., sopra descritti. La sospensione daziaria e' limitata ai macchinari ed alle attrezzature, la cui importazione verra' effettuata non oltre il 14 luglio 1957, previo accertamento, da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio, della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - GAVA - VANONI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 81. - CARLOMAGNO
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