LEGGE 4 agosto 1955, n. 723

Type Legge
Publication 1955-08-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I mutui con contributo dello Stato da contrarsi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, con la Cassa depositi e prestiti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previste dalla, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, per la costruzione, il completamento o l'ampliamento di ospedali, sono garantiti dallo Stato. La medesima disposizione si applica ai mutui contratti dalle Istituzioni di assistenza e beneficenza in base al disposto del quinto comma dell'art. 4 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato con l'art. 1 della, legge 9 agosto 1954, n. 649. La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

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