LEGGE 4 agosto 1955, n. 727
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli appartenenti alla gente di mare non possono essere arruolati come cuochi per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo di una nave mercantile addetta alla navigazione marittima, che ne abbia l'obbligo a norma delle tabelle di armamento stabilite dall'Autorità marittima o dai contratti collettivi di lavoro, se non siano titolari di un diploma, da rilasciarsi in base ad esame dalla Autorità marittima competente, attestante l'attitudine ad esercitare la professione di cuoco di bordo. L'Autorità marittima competente può dispensare dalla osservanza della disposizione suddetta nel caso in cui vi sia scarsità di cuochi di bordo.
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