DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1955, n. 745
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio-decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive sue modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nell'anno finanziario 1955-56 possono essere richiamati alle armi per istruzione n. 100 sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare in congedo illimitato e n. 2000 graduati e militari di truppa del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purche' soggetti ancora ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando di Zona aerea territoriale e di aeronautica il numero dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' indicato il giorno di presentazione.
GRONCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
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