DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1955, n. 746

Type DPR
Publication 1955-08-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 - punto 12 - 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 4955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Fermi restando le misure e i criteri di attribuzione, la concessione dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, ed agli analoghi provvedimenti emanati inl'applicazione dell'art. 4 dello stesso decreto, e' prorogata, a titolo di acconto sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni che deriveranno dal conglobamento parziale dei trattamenti economici del personale statale previsto con effetto dal 1 luglio 1955, dall'art. 2 - punto 12 - della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, sino all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione del conglobamento medesimo.

Art. 2

Le somme corrisposte in attuazione del precedente art. 1 saranno recuperate, in unica soluzione, nella prima applicazione del provvedimento di conglobamento parziale dei trattamenti economici di cui e' cenno nello stesso art. 1.

Art. 3

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1955.

GRONCHI SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 90. - CARLOMAGNO

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