DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 748

Type DPR
Publication 1955-08-08
Ultimo aggiornamento 1955-08-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanita', disciplinato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630, e' concesso a decorrere dal 1 gennaio 1954, e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dal decreto Ministeriale 13 novembre 1950, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali di gruppo e grado, categoria o qualifica cui il predetto personale e' stato parificato col citato decreto Ministeriale 13 novembre 1950.

Art. 2

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1953

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 87. - CARLOMAGNO

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