DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 764

Type DPR
Publication 1955-08-08
Ultimo aggiornamento 1955-08-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Visto il decreto del. Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Al personale con rapporto stabile d'impiego, gia' appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo dell'economia, al Comitato dell'economia della Somalia, e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso le Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, o comunque di fatto, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui e' riferita la parificazione gerarchica del predetto personale, richiamata dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452.

Art. 2

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 99. - CARLOMAGNO

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