DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 765
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati, civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Agli insegnanti delle scuole elementari carcerarie e reggimentali di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile netto, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, in misura pari, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello assegno integrativo mensile netto stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti del grado 12°, ma comunque non inferiore a lire tremila mensili,
Art. 2
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 100. - CARLOMAGNO
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