DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 767

Type DPR
Publication 1955-08-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 - punti 12 e 13 - 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le tabelle di cui agli allegati da I a VII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e le tabelle A e B allegate alla legge 9 agosto 1954, n. 748, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 27 FEBBRAIO 1998, N. 62))

Art. 3

L'assegno perequativo previsto per il personale di grado 10° del gruppo C dalla tabella B allegata alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni e' elevato a lire 4160 mensili. Al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono attribuiti, in sostituzione dell'assegno perequativo di cui alla tabella F allegata alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, l'indennita' di funzione o l'assegno perequativo previsti, per il grado iniziale dei paralleli ruoli organici di gruppo corrispondente, dalle tabelle A, B e C allegate alla stessa legge n. 130, e successive modificazioni, nonche' l'assegno integratore di cui all'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 19. L'assegno personale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dall'art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e' ridotto, per il personale contemplato dallo stesso articolo ed inquadrato nei ruoli speciali transitori, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennita' di funzione e dell'assegno integratore o dell'assegno perequativo spettanti in applicazione del precedente comma del presente articolo e l'ammontare dell'assegno perequativo in godimento al 30 giugno 1955.

Art. 4

Ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attribuzione e la misura, le quote complementari dell'indennita' di carovita di cui agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n 212, assumono la denominazione di quote di aggiunta di famiglia. La quota di aggiunta di famiglia per la moglie non spetta quando questa sia provvista a titolo proprio di reddito di lavoro il cui importo superi le lire 10.000 mensili. Le quote di aggiunta di famiglia non spettano al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede stabilito dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe.

Art. 5

Al personale contemplato nel primo comma del precedente art. 2, che al 30 giugno 1955 fruiva dell'indennita' di carovita nelle misure previste per il personale con sede normale di servizio in Comune con popolazione compresa tra i 700.000 e i 799.999 abitanti o con popolazione di almeno 800.000 abitanti, e' attribuito un assegno personale di sede nelle misure mensili lorde, rispettivamente, di lire 1600 e 3200. L'assegno personale di cui al presente articolo: a) e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse; b) e' ridotto, nella stessa proporzione in cui risultano ridotti lo stipendio, la paga e la retribuzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale; c) non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento; d) e' soggetto alle sole ritenute erariali ed al bollo; ((e) cessa di essere corrisposto in caso di trasferimento del beneficiario ad una sede di servizio nella quale l'assegno stesso non sarebbe spettato in applicazione del precedente comma; e' attribuito nella misura prevista nella nuova sede per il personale ivi in servizio al 30 giugno 1955, in caso di trasferimento ad una sede nella quale l'assegno medesimo sarebbe spettato)).((1)) Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle norme vigenti, non puo' percepirsi piu' di un assegno personale di sede. Ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo e della attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente art. 4, i Comuni delle province di Trieste e di Udine, capoluoghi compresi, ed il comune di Gorizia si considerano tra quelli con popolazione di almeno 800.000 abitanti. Agli stessi fini gli altri Comuni della provincia di Gorizia si considerano tra quelli con popolazione di almeno 700.000 e non piu' di 799.999 abitanti. L'assimilazione prevista nel precedente comma vale anche ai fini dell'attribuzione, ai personali con sede di servizio nei Comuni ivi indicati, dell'indennita' di carovita e relative quote complementari per il periodo intercorrente fra la data di restituzione dei Comuni stessi all'Amministrazione italiana ed il 30 giugno 1955.

Art. 6

Per il periodo 1 luglio 1955 30 giugno 1956, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e dell'applicazione dei relativi contributi e ritenute, compresi i contributi di riscatto, continuano a considerarsi, in luogo degli stipendi, paghe o retribuzioni stabiliti dalle tabelle allegate al presente decreto, gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955. La norma di cui al precedente comma si applica anche ai fini della liquidazione dei trattamenti concessi dagli Enti, Istituti, Casse e Fondi esistenti per particolari categorie di dipendenti statali ed aventi finalita' previdenziali od assistenziali e della partecipazione del personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al Fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini della determinazione dei relativi contributi. ((Per il periodo indicato nel primo comma, agli effetti del computo dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, si considerano gli emolumenti, gia' soggetti a contributo, in vigore al 30 giugno 1955. Agli stessi effetti, l'indennita' di carovita si considera nella misura, in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti. Per lo stesso periodo, ai fini dell'applicazione della ritenuta tesoro, o altra analoga, sulla tredicesima mensilita' del personale in servizio e ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennita' di carovita nella misura prevista al precedente comma)).((1)) I contributi previsti dagli articoli 2, lettera b), e 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono calcolati, per il personale in attivita' di servizio il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione sia stabilito dalle tabelle allegate al presente decreto, esclusivamente sugli stipendi, paghe o retribuzioni di cui alle tabelle stesse e sulle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7

Salvo quanto disposto nei successivi articoli, ((le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto, a decorrere dal 1° luglio 1955 e limitatamente al numero delle ore consentite dai successivi articoli 10 e 12, sui compensi per lavoro straordinario)), nonche' sui guadagni del cottimo e sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585; non hanno invece effetto sulle indennita', assegni accessori, proventi e compensi di attivita' di servizio, comunque denominati ed a qualsiasi titolo dovuti, ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, anche se nelle singole disposizioni sia fatto riferimento agli stipendi, paglie e retribuzioni in vigore nel tempo. ((1)) A modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, la tredicesima mensilita' del personale in attivita' di servizio e' pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, paga o retribuzione risultante dall'attuazione del precedente art. 1, con esclusione di qualsiasi altro assegno. Nulla e' innovato, per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956, relativamente agli elementi della retribuzione, ed al loro ammontare, in vigore al 30 giugno 1955, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali e sottufficiali ai quali compete il trattamento economico di sfollamento, salve le eventuali modifiche dipendenti da variazioni del nucleo familiare.

Art. 8

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 7))((1))

Art. 9

Ai personale delle Ferrovie dello stato che sia stato promosso dal grado 7° del ramo esecutivo al grado 6° degli uffici, con data anteriore al 1 luglio 1951, e che sia tuttora in servizio, lo stipendio e l'eventuale assegno personale pensionabile spettanti nel grado 6° vengono attribuiti - a decorrere dal 1 luglio 1955 - in base allo stipendio previsto per il grado 7° esecutivo e relativa anzianita' in tale grado che sarebbe stato assegnato alla predetta data del 1 luglio 1951 se non fosse intervenuta la promozione. Al personale delle Ferrovie dello Stato che anteriormente al 1 luglio 1951 abbia fatto passaggio, mediante cambio di qualifica, dai gradi 6° e 7° del ramo esecutivo rispettivamente ai gradi 6° e 8° degli uffici, e sia tuttora, in servizio, e' attribuito - a decorrere dal 1 luglio 1955 - un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio previsto alla predetta data del 1 luglio 1951, corrispondente a quello fruito alla data precedente il cambio di qualifica, e lo stipendio spettante alla stessa data del 1 luglio 1951, in base alla nuova qualifica rivestita.

Art. 10

((A decorrere dal 1° settembre 1955, l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, e' cosi' modificato: "Le ore di lavoro straordinario da effettuarsi ai sensi del precedente articolo non possono superare, per ciascun impiegato, il numero di 48 ore mensili ed il loro corrispettivo e' stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/7 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata. Nei riguardi del personale dei ruoli speciali transitori e del personale civile non di ruolo, contemplati, rispettivamente, dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, la retribuzione da computarsi ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario e' quella in godimento in base all'anzianita' di servizio. Ai funzionari dei gradi superiori al 7° i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura forfetaria mensile ragguagliata al corrispettivo di 48 ore, retribuite con le modalita' ed i criteri predetti. Per il personale subalterno, le ore di lavoro straordinario non possono superare le 60 mensili. Il coefficiente fisso di cui al precedente comma e' ridotto ad 1/8 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata. Gli importi dei compensi per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi sono aumentati del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno, nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della, sera alle ore cinque del giorno successivo), e nei giorni festivi, sempre che non si tratti di lavoro compensativo. Solo nel caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brrevi periodi di tempo - previo assenso del Ministro per il tesoro - prestazioni straordinarie non eccedenti, in alcun caso, 60 ore e 75 ore mensili, rispettivamente per i personali di cui ai precedenti primo e secondo comma. Tali prestazioni vanno retribuite, in ogni caso, secondo i criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo. I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale di ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non possono, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dalla applicazione dei precedenti commi. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, ad eccezione di quanto si riferisce ai limiti normali stabiliti dal presente decreto)).((1))

Art. 11

La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dei gradi inferiori al sesto, al personale subalterno, a quello dei ruoli speciali transitori ed a quello non di ruolo, non potra' eccedere la somma corrispondente al corrispettivo di 24 ore mensili per ciascuno di detti personali in servizio. Eccezionalmente, per inderogabili esigenze di servizio, tale aliquota - previo assenso del Ministro per il tesoro - puo' essere temporaneamente elevata fino ad un massimo di 30 ore mensili. Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, il personale addetto alle Amministrazioni centrali e' considerato separatamente secondo le Direzioni generali o ripartizioni amministrative analoghe cui appartiene; quello addetto ai servizi provinciali, distintamente per ciascun servizio. Entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, deve, altresi', essere compreso il personale chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della stessa Amministrazione.

Art. 12

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